Prescrizione e assoluzione. Al termine di un processo penale, la sede adibita a decidere sulla innocenza o colpevolezza dell’imputato, il giudice pronuncia sentenza. L’art. 530 c.p.p. statuisce che il giudice pronuncia sentenza di assoluzione nei confronti dell’imputato, nei seguenti casi: – se il fatto non sussiste; – se l’imputato non lo ha commesso; – se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato; – se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione; – se manca, o è insufficiente, o è contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l’imputato lo abbia commesso, che il fatto costituisca reato o che il reato sia stato commesso da persona imputabile; – se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione (per esempio legittima difesa, esercizio di un diritto, stato di necessità) o di una causa personale di non punibilità, o vi è il dubbio sull’esistenza delle stesse. Quando il giudice pronuncia sentenza di assoluzione si é pronunciato nel merito ritenendo l’imputato innocente. L’istituto della prescrizione non ha nulla a che vedere con il giudizio nel merito poiché il giudice deve semplicemente prendere atto del decorso di un certo tempo e dichiarare l’imputato non più giudicabile e fonda le sue radici nel diritto di un soggetto a non dover essere giudicato per tutta la sua vita. Si ritiene, quindi, che la pretesa punitiva dello Stato si affievolisca sino a sparire dopo il decorso di un certo lasso di tempo. L’assoluzione é quindi una formula ampiamente liberatoria mentre la prescrizione non libera l’imputato dalle conseguenze negative connesse al processo dovendo egli risarcire il danno alle eventuali persone offese. Gli artt. 172, 173 c.p. e 157 e segg. C.p. riguardano l’istituto della prescrizione. Il codice distingue tra prescrizione della pena e prescrizione del reato. L’art. 172 statuisce che La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni. Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione. Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (Artt. 648, 650 c.p.p.), ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena. (Art. 296 c.p.p.) Se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata. Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza. L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole. La prescrizione, differentemente dall’assoluzione é slegata da un giudizio di innocenza dell’imputato. Il mero decorso di un certo lasso di tempo fa perdere allo Stato l’interesse alla prosecuzione di un giudizio. A seconda del caso si può avere estinzione del reato o della pena. L’art. 157 cp stabilisce che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609 quater. (Alessandra SANTORO, Avvocato del foro di Catania)
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