Art. 260. “Richiesta di procedimento. I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se più sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano. I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal n. 2 dell’articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano. I reati qui previsti sono puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandante del Corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata. Agli effetti della legge penale militare, per i militari non appartenenti all’esercito, al comandante del corpo è sostituito il comandante corrispondente delle altre forze armate dello Stato. Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non può essere più proposta, decorso un mese dal giorno, in cui l’autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato. Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma: 1) se il colpevole non è militare, alla richiesta del Ministro indicato nel primo comma è sostituita la richiesta del Ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dell’unità presso cui è costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del corpo è sostituita la richiesta del comandante dell’unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente; 2) se più sono i colpevoli e alcuno di essi non è militare, la richiesta di procedimento a carico del militare colpevole si estende alle persone estranee alle Forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato” A fronte del principio secondo il quale la perseguibilità dei reati, comuni o militari, è obbligatoria, mediante l’esercizio dell’azione penale, si collocano una serie di istituti derogatori che costituiscono condizioni di punibilità e di procedibiltà: la querela, la richiesta di procedimento, l’istanza della persona offesa, l’autorizzazione a procedere. Nell’ambito della legge penale militare assume particolare importanza l’articolo 260 c.p.m.p., che prevede: “I reati [militari], per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal n. 2 dell’articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole”. Il termine per la richiesta di procedimento è di 30 giorni che decorrono dalla notizia di reato, decorsi i quali la notizia criminis verrà archiviata per il difetto di una condizione di procedibilità. La “richiesta” deve essere presentata per iscritto e sottoscritta (non è valida se proposta a mezzo fonogramma). FORMULA : “Avvalendomi della facoltà prevista dall’art. 260 c.p.m.p., chiedo (o non chiedo) che si proceda penalmente a carico di… per il reato di… e per tutti i reati militari ravvisabili nel fatto e perseguibili a richiesta”. I codici penali militari non prevedono reati perseguibili a richiesta della persona offesa, essendo l’azione penale militare diretta in via esclusiva a tutelare il servizio e la disciplina militare e in generale l’interesse dello stato, ciò stesso esclude che il suo esercizio possa dipendere dalla persona offesa o da quella danneggiata. Comunque: la comunicazione della notizia di reato, va sempre fatta, anche se il Comandante di corpo non ha poi alcuna intenzione di richiedere il procedimento penale, perchè il Procuratore militare potrebbe peraltro anche intravedere ulteriori ipotesi di reato per fattispecie che potrebbero comunque far superare il limite dei 6 mesi e far quindi scattare il procedimento d’ufficio; Il Comandante di corpo che non richiede il procedimento penale non è poi obbligato a punire disciplinarmente il militare autore del fatto; Non è preclusa la richiesta di procedimento penale da parte del Comandante di corpo quando, per lo stesso fatto, sia già stata inflitta la sanzione disciplinare della “consegna di rigore” (Sentenza 406 del 2000, Corte Costituzionale). La Corte Costituzionale ha ritenuto che la consegna di rigore non ha un contenuto afflittivo omologo alla sanzione penale in quanto, lungi dal concretare una misura restrittiva della libertà personale, essa si traduce in un mero obbligo giuridico di rimanere, fino a 15 giorni, entro un apposito spazio militare o nel proprio alloggio.
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