NAVE E STATO DI BANDIERA

STATO di BANDIERA cioè,  lo Stato che attribuisce la propria nazionalità ad una nave. Con il termine nazionalità o, bandiera si designa un criterio di collegamento della nave con l’ordinamento giuridico di uno Stato. La Convenzione delle Nazioni Unite (UNCLOS)  sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, stabilisce che ogni nave può registrarsi e navigare sotto la bandiera di un qualsiasi Stato. Le bandiere sia nazionali che mercantili sono tante quante gli stati del mondo.  Anche Stati cd. “Non Rivieraschi”, cioè che non si affacciano sul mare,  possono avere una bandiera mercantile vedasi Svizzera, Austria, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Un fenomeno meritevole di menzione, sono   le bandiere cd. “di comodo” quali Liberia, Isole Marshall o Panama. Bandiera di comodo (o anche bandiera ombra o bandiera di convenienza): alcuni Stati sono particolarmente disponibili e richiedono requisiti elastici, per l’iscrizione delle navi,  tali essere classificati come “bandiere di comodo”, “bandiere ombra o di convenienza”. Tale prassi permette di ottenere una registrazione più agevole, laddove altre nazioni possiedano regole più ferree e vincolanti, e viene spesso utilizzata per godere di un regime fiscale di favore, pur compromettendo la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo. L’ITF (Federazione Internazionale dei Lavoratori del Trasporto) aggiorna costantemente una lista composta dalle nazioni che utilizzano le proprie bandiere a questo scopo.  La nave è giuridicamente una “comunità viaggiante” o, in altri termini, una “proiezione mobile” dello Stato di riferimento. In base al diritto internazionale la nave è considerata “territorio” dello Stato della Bandiera.  La dottrina (Zunarelli)  ha sottolineato che soltanto una nazionalità possa essere concessa ad una nave e, che le navi apolidi non possano godere della libertà di navigazione. Sia la Convenzione UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) che la Convezione di Chicago del 1944 prevedono espressamente il divieto di possedere più di una nazionalità per nave o per aeromobile, rispettivamente nell’art. 92, comma 1 e nell’art. 18. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche’ l’accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, all’art. 94 disciplina gli obblighi dello stato di bandiera.  Art. 92 Posizione giuridica delle navi: 1. Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell’alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un porto, a meno che non si verifichi
un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione. 2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza, non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità. Art. 94 Obblighi dello Stato di bandiera 1. Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera. 2. In particolare ogni Stato: a) tiene un registro delle navi che contenga i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, ad esclusione di quelle che, in virtù di norme internazionali generalmente accettate, per effetto delle loro modeste dimensioni ne sono esenti; e b) esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione, su tutte le navi che battono la sua bandiera, e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi, in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi. 3. Ogni Stato adotta, per le navi che battono la sua bandiera, tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare, con particolare riferimento a: a) costruzione, attrezzature e navigabilità delle navi; b) composizione, condizioni di lavoro e addestramento degli equipaggi, tenendo conto degli appropriati strumenti internazionali; c) impiego dei segnali, buon funzionamento delle comunicazioni e prevenzione degli abbordi. 4. Tali misure includono le norme necessarie a garantire che: a) ogni nave, prima dell’immatricolazione e dopo, a intervalli opportuni, sia ispezionata da un ispettore marittimo qualificato, e abbia a bordo le carte e le pubblicazioni nautiche, nonché la strumentazione e le apparecchiature atte a salvaguardare la sicurezza della navigazione; b) ogni nave sia affidata a un comandante e a ufficiali che posseggano i necessari titoli professionali, con particolare riferimento alla capacità marinaresca, alla condotta della navigazione, alle comunicazioni e all’ingegneria navale; e abbia un equipaggio adeguato, nel numero e nella specializzazione dei suoi componenti, al tipo, alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature della nave; c) il comandante, gli ufficiali e, nella misura appropriata, i membri dell’equipaggio conoscano perfettamente e abbiano l’ordine di rispettare le pertinenti norme internazionali relative alla salvaguardia della vita umana in mare, alla prevenzione degli abbordi, alla prevenzione, riduzione e controllo dell’inquinamento marino, e al buon funzionamento delle radiocomunicazioni. Navigazione marittima 38 0.747.305.15 5. Nell’adottare le misure di cui ai numeri 3 e 4, ogni Stato è tenuto sia ad attenersi alle norme, alle procedure e alle pratiche internazionali generalmente accettate, sia ad assumere qualsiasi iniziativa che si renda necessaria per garantirne l’osservanza. 6. Qualunque Stato che abbia fondati motivi per ritenere che su una nave non sono stati esercitati la giurisdizione e i controlli opportuni, può denunciare tali omissioni allo Stato di bandiera. Nel ricevere la denuncia, lo Stato di bandiera apre un’inchiesta e, se vi è luogo a procedere, intraprende le azioni necessarie per sanare la situazione. 7. Ogni Stato apre un’inchiesta che sarà condotta da o davanti a una o più persone debitamente qualificate, su ogni incidente in mare o di navigazione nell’alto mare, che abbia coinvolto una nave battente la sua bandiera e abbia causato la morte o lesioni gravi a cittadini di un altro Stato, oppure abbia provocato danni seri a navi o installazioni di un altro Stato o all’ambiente marino. Lo Stato di bandiera e l’altro Stato cooperano allo svolgimento di inchieste aperte da quest’ultimo su uno qualunque di tali incidenti.  Per le navi italiani il codice della Navigazione, all’art. 143 prevede che “Rispondono ai requisiti di nazionalità per l’iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all’articolo 146: le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell’Unione europea; le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l’esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell’Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l’ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore”.

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Redazione

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