DOMICILIO DIGITALE (PEC): comunicazione entro il 1° ottobre 2020
Il domicilio digitale è un domicilio online, legato a un indirizzo di Posta Certificata (PEC), che funziona esattamente come un recapito ufficiale ma in formato elettronico. Privati, imprese e liberi professionisti possono, quindi, decidere di comunicare la propria PEC all’Anagrafe Nazionale Online e attivare così il proprio domicilio digitale per ricevere le comunicazioni delle Pubbliche Amministrazioni. Il domicilio digitale, quindi, facilita e velocizza il dialogo tra PA e cittadini, e consente una comunicazione in tempo reale e senza intermediari. Insieme con l’identità digitale (SPID) e allo SPID europeo, il domicilio digitale rappresenta un tassello fondamentale per il completamento della cittadinanza digitale. L’articolo 37 del decreto Semplificazioni, relativo a “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”, introduce novità inerenti al domicilio digitale e all’obbligo di darne comunicazione entro il primo ottobre 2020. In particolare, il decreto semplificazioni prevede l’obbligo per le imprese già costituite in forma societaria e i professionisti di dare comunicazione del proprio domicilio digitale entro 1° ottobre 2020. La mancata comunicazione alla data prefissata comporterà per le società l’assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale, oltre che l’irrogazione di sanzioni che vanno da un minimo di 206 euro, ad un massimo di 2.064 euro. Per quanto riguarda i professionisti, invece, “si introduce l’obbligo di diffida da adempiere, entro trenta giorni, da parte del collegio o ordine di appartenenza”, in un secondo momento, in caso di inottemperanza alla diffida, si prevede “la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale”. Domicilio digitale (PEC): entro il 1° ottobre 2020 scatta l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese. L’obbligo do comunicazione vale anche per i professionisti iscritti negli Ordini professionali. Il Commercialista Telematico aveva già segnalato l’obbligo dell’adempimento: Comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese. Sono previste sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti. Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.
LE IMPRESE DEVONO: verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC); controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese; in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite la procedura semplificata e gratuita “Pratica Semplice – iscrizione PEC” disponibile online all’indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action.
VERIFICA domicilio digitale al Registro delle imprese: consultare una visura aggiornata dell’impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell’imprenditore (si accede con SPID o CNS); ricercare l’impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e fleggare “non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC. Anche i professionisti possono verificare se già risulta iscritto il loro Domicilio Digitale collegandosi a INI-PEC (ricordarsi di cliccare sulla casella “non sono un robot”).
NOTA dell’ODCEC di Milano: “Gentile collega, Ti ricordo che entro il 1° ottobre 2020 tutti i Professionisti sono tenuti a comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio “domicilio digitale” (indirizzo PEC), come disposto dall’ art. 37 del DL 76/2020 – decreto “Semplificazioni”. Quest’obbligo normativo è tappa conclusiva di un percorso di digitalizzazione avviato a partire dal 2005. La Posta Elettronica Certificata, strumento previsto da anni per lo svolgimento dell’attività professionale, diventa ora “domicilio digitale”, requisito essenziale per l’iscrizione all’Ordine. A partire dal 1 Ottobre 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Semplificazioni (art. 16 DL 185/2008), l’Ordine sarà costretto a diffidare l’iscritto che non abbia già comunicato il proprio indirizzo PEC, e, in caso di inadempienza, trascorsi 30 giorni, sarà costretto a sospendere l’iscritto fino a quando non avrà comunicato il proprio domicilio digitale (ex indirizzo PEC). Ti consiglio, quindi, di verificare sul l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta certificata gestito dal Ministero dello Sviluppo economico INI- PEC (https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi/cerca-pec-ordini) la presenza del Tuo indirizzo PEC. Nel caso in cui il Tuo indirizzo PEC non fosse presente o fosse diverso da quello che hai in uso adesso, puoi inserirlo o aggiornarlo accedendo all’area riservata del sito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano alla pagina “Modulistica Albo – Variazione Dati” (https://www.odcec.mi.it/login.aspx?ReturnUrl=%2FOrdine%2FIscritti%2Fvariazione-dati-albo) entro il 30 settembre p.v.>>”.