TASSA DI SOGGIORNO O TASSA DI SBARCO? INTERVIENE LA CASSAZIONE! di Angelo RUBERTO

In alternativa all’imposta di soggiorno i Comuni con sede nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori possono adottare un’imposta di sbarco che viene riscossa insieme al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono i collegamenti di linea.  Il contributo di sbarco è nato come strumento fiscale  alternativo alla tassa di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 del della Legge n° 221 del 28.12.2015, che ha sostituito l’art.4 del Decreto Legislativo  n° 23 del 14.03.2011 come modificato ed integrato dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del Decreto Legge 02.03.2012 n°16, applicata ai passeggeri che sbarcano sul territorio delle isole minori che utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali o mezzi navali privati. Non è applicabile in via retroattiva. Il Comune non può pretendere la tassa di sbarco nel caso in cui la pretesa riguardi un periodo in cui il balzello ancora non esisteva. Non può certamente avere efficacia retroattiva. Questo afferma la Cassazione, con la  Sentenza n. 31800 dep. il 5 dicembre 2019 (Corte di Cassazione sezione Tributaria)  specificando che si tratta di una tassa che non ha nulla a che vedere con l’imposta di soggiorno in quanto completamente differente dal punto di vista giuridico. L’imposta di soggiorno, infatti, detta anche tassa di soggiorno, in Italia, è un’imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d’arte.

Sentenza n. 31800 dep. il 5 dicembre 2019 (Corte di Cassazione sezione Tributaria).  Svolgimento del processo : 1. La soc. Mare Sole & Gargano srl, con distinti atti, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, due avvisi di accertamento nr. prot. 4192 e 4677, notificati in data 31.10.2012 e 8.11.2012, con i quali il Comune delle Isole Tremiti chiedeva il pagamento dell’imposta di sbarco e relative sanzioni con riferimento ai mesi di luglio ed agosto 2012.  2. La CTP di Foggia, riuniti i procedimenti, accoglieva parzialmente i ricorsi, ritenendo non dovute le sanzioni e determinando l’imposta da sbarco in Euro 5.007,00 per il mese di luglio 2012 ed in Euro 18.280,50 per il mese di agosto 2012. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello osservando: a) che il regolamento comunale istitutivo del tributo era stato approvato ma non era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi non si era perfezionato l’iter procedimentale; b) che, in ogni caso, il regolamento istitutivo del prelievo fiscale risaliva al giugno 2012 ed era, quindi, esigibile a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Isola Tremiti sulla base di tre motivi. La società ha resistito depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  Motivi della decisione: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52. Omessa e contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze processuali. Omissione e travisamento dei fatti in relazione ai punti decisivi della controversia. In particolare si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere l’applicabilità dell’imposta a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla sua istituzione per regolamento, in quanto il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, andava integrato con la L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 8, e con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 169, che fissavano l’efficacia dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento dei tributi istituiti con regolamenti adottati entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52. Omessa e contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze processuali. Omissione e travisamento dei fatti in relazione ai punti decisivi della controversia. Si argomenta che la sentenza ha erroneamente trascurato la comunicazione da parte del Comune delle Isole Tremiti al Ministero delle Finanze del Regolamento con il quale veniva istituita l’imposta di sbarco, e la pubblicazione da parte del Ministero del regolamento sul proprio sito on line cosi come previsto dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 15, convertito in legge n. 214 del 2011. 1.2 Con il terzo motivo si duole l’Ente comunale della omessa e contraddittoria motivazione in ordine alle risultanze processuali. Omissione e travisamento dei fatti in relazione ai punti decisivi della controversia. Secondo la prospettazione del ricorrente, la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla qualità di soggetto passivo di imposta della società, esercente il servizio di collegamento di linea per le isole Tremiti, che comunque avrebbe giustificato il pagamento dell’imposta 2. Il primo motivo è infondato con assorbimento degli altri due motivi. 2.1 Oggetto del giudizio portato all’attenzione di questa Corte sono due avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni emessi dal Comune delle Isole Tremiti per omessa dichiarazione e versamento delle somme dovute per la cosiddetta “tassa di sbarco” Si tratta, quindi, dell’imposta di sbarco introdotta dalla L. n. 44 del 2012, art. 4, comma 2 bis, che ha aggiunto il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 4, commi 3 e 3 bis, a tenore del quale “i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 e successive modificazioni, in alternativa all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un’imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di Euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 158 a 170. L’imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonchè dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonchè eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali”. 2.2 E’ circostanza non contestata l’istituzione del tributo con Regolamento approvato dai competenti organi comunali nel giugno 2012, con decorrenza 1^ luglio 2012. 2.3 La questione giuridica che il motivo pone in evidenza è quello della applicabilità o meno del tributo all’anno in corso. 2.4 Ai sensi del D.Lgs. n. 447 del 1997, art. 52 “i Regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo”. Ciò in quanto l’applicazione retroattiva si pone in contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 3, che stabilisce che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche si applicano solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme che le prevedono. 2.5 La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 169, espressamente richiamato, a differenza della L. n. 448 del 2001, art. 27 comma 8, dalla L. n. 44 del 2012, art. 4, comma 2 bis, stabilisce, a sua volta, che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” La norma in disamina fa decorrere l’efficacia del tributo dal 1 gennaio dell’anno di riferimento limitatamente ai casi di modifica di aliquote o tariffe di tributi già esistenti e non trova, quindi, applicazione relativamente ai tributi di nuova istituzione. 2.6 Tale interpretazione della norma trova conferma nelle conseguenze sanzionatorie derivanti dall’inosservanza del termine fissato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 169, in discorso, che consistono nella proroga ope legis delle aliquote e delle tariffe vigenti per gli esercizi precedenti. 2.7 Nel caso in esame, l’imposta di sbarco introdotta dalla L. n. 44 del 2012, art. 4, comma 2 bis, sia pur presentando analogie con la “tassa di soggiorno” e sostituendosi a questa, è tuttavia da considerare una imposta nuova, basata su presupposti alternativi a quelli dell’imposta di soggiorno. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. 4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte:   Rigetta il ricorso– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 ottobre 2019. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019. 

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