RICHIESTA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Con ricorso ex art 710 c.p.c. (richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio) Tizio chiede al tribunale di Ancona di essere esonerato dal corrispondere l’assegno di mantenimento del coniuge e di ridurre quello per la figlia. Il Tribunale di Ancona  dichiara inammissibile il ricorso, rilevando la pendenza di giudizio di divorzio, nel quale le parti avevano formulato le medesime richieste. Avverso  il provvedimento del Tribunale di Ancona,  tizio ha presenta reclamo, reclamo rigettato dalla Corte d’Appello. Contro la  decisione della Corte d’Appello, Tizio presenta ricorso per cassazione, denunciando l’erronea applicazione del principio del ne bis in idem. La  Corte di cassazione ha accolto il ricorso statuendo che: a) pendendo il giudizio divorzile, può essere chiesta la modifica delle condizioni della separazione, giacché,  quanto meno con riferimento al contributo dovuto al coniuge, la sentenza di divorzio opera con efficacia ex nunc; b) il divieto di ne bis in idem può essere invocato solo qualora venga chiesto sia l’assegno di separazione sia l’assegno di divorzio “per lo stesso periodo” (Cfr. Cass. civ. 16127 del 2011); c) si incorre invece nel divieto del ne bis in idem, con conseguente inammissibilità della richiesta di modifica, qualora il Giudice del divorzio abbia adottato “provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria”, giacché in questo caso vi sarebbe un’impropria sovrapposizione tra provvedimenti incompatibili riguardanti lo stesso periodo temporale seppure a titolo diverso. Nel caso  sottoposto all’attenzione della Corte di Appello di Ancona non risultavano essere stati adottati «provvedimenti di contenuto patrimoniale interferenti con quelli emessi o richiesti al giudice della separazione», di conseguenza Tizio aveva diritto a chiedere la modifica delle condizioni della separazione con separato giudizio.

Art. 710 c.p.c. : Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi. “Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.

GIURISPRUDENZA di MERITO e LEGITTIMITA’:

“E’ ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione, la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei separativo”.(Cassazione civile, sez. I, sentenza 23 ottobre 2019, n. 27205);  “E’ noto infatti che il giudice istruttore del procedimento di divorzio sia competente a decidere per la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi, anche con riferimento all’assegno per il coniuge economicamente più debole, quando sia pendente il procedimento per divorzio giudiziale, senza necessità di avviare un procedimento camerale ai sensi dell’art. 710 C.p.c.; ……….nel giudizio di divorzio (art. 6 l. n. 898/1970), non osta a che il giudice del divorzioal fine della concreta entità del concorso di ciascun genitore, da stabilirsi anche in base alla valutazione comparativa delle rispettive possibilità economiche, abbia facoltà di rivedere e modificare il pregresso e non vincolante assetto stabilito in sede separatizia. p.q.m. Dichiara l’incompetenza del giudice adito ex art. 710 c.p.c. per essere pendente il giudizio di divorzio.” (Trib. Messina decreto del 1.6. 2018)“Il caso sottoposto all’esame di questa Corte pone la questione se, pendendo il giudizio di divorzio, sia ancora possibile, ed in che limiti, chiedere la revisione delle condizioni di separazione. ….. Ne consegue, che il primo giudice avrebbe dovuto verificare, intanto, se erano state proposte domande rispetto alle quali il provvedimento provvisorio  di divorzio non poteva avere effetto assorbente e comunque non fondarsi sulla mera pendenza. Inoltre avrebbe dovuto accertare l’eventuale adozione di provvedimenti provvisori nel giudizio di divorzio. ……… ritiene la Corte che vi fosse la competenza del giudice investito del ricorso per la modifica delle condizioni della separazione e conseguentemente la propria competenza a conoscere delle domande del Sig. Tizio.” (Corte d’Appello Messina del 05.11.208 n. 514).

5,0 / 5
Grazie per aver votato!

REDAZIONE

AlMablog News è una rivista di diritto, cultura e news varie senza scopo di lucro, accessibile on line gratuitamente (open access), fondata nel 2018 da Angelo RUBERTO Avvocato del Foro di Bologna. PARTNER: JuraNews https://juranews.it - ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati. Le immagini utilizzate negli articoli sono in parte prese da internet a scopo puramente divulgativo. Se riconosci la proprietà di una foto e non intendi concederne l'utilizzo o vuoi firmarla, invia una segnalazione alla seguente Mail: [email protected] - La collaborazione editoriale è libera ed a titolo gratuito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.