- sulle fatture con importi superiori ad € 77.47 la marca da bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico.
- Sulle fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata,
- se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.
La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore come stabilito dall’art 1199 c.c., sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Se nella fattura manca la marca da bollo, chi la riceve è esente da responsabilità solo se la presenta entro 15 giorni all’Agenzia delle Entrate e provvede a pagare la sola imposta. In questo caso la sanzione colpisce solo chi doveva applicare l’imposta.
La marca da bollo deve essere apposta sull’originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura: “IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA SULL’ORIGINALE”
Nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 sono contenute diverse novità riguardanti l’imposta di bollo sulla fattura elettronica. E’ stata inserita una norma che disciplina l’ipotesi di mancato, ritardato o incompleto pagamento dell’imposta di bollo. Sarà l’Agenzia delle Entrate a verificare il corretto pagamento del’imposta di bollo ed agire per il recupero dell’imposta in caso di mancato pagamento. Tutto ciò è disciplinato dall’’articolo 17 del decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 ottobre.
In caso di mancato pagamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate invierà con modalità telematiche un primo avviso bonario, con sanzione ridotta a un terzo e con gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della “cartella”. Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, effettuando il pagamento per intero o anche solo in parte. Se non paga, l’Agenzia delle Entrate attiverà l’iter previsto dalla legge, iscrivendo a ruolo a titolo definitivo le somme da versare.
Il mancato pagamento del bollo virtuale comporta la sanzione che va dal 100% al 500% dell’imposta dovuto. Le nuove disposizioni non saranno retroattive, e si applicheranno solamente alle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio dopo il 1 gennaio 2020.