DAL 1 LUGLIO OBBLIGO DEL POS PER TUTTE LE PARTITA IVA

Il decreto fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, pubblicato sulla gazzetta  dello stesso giorno ed, il disegno di legge di bilancio 2020 a partire dal 1° luglio 2020 tutti i titolari di partita IVA di dotarsi di un POS.  L’articolo 23  del decreto fiscale infatti sancisce che: “A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento”. La legge indica che tutti coloro che esercitano un’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, come bar, pizzerie, ristoranti, gelaterie, artigiani, avvocati,  Commercianti e professionisti in genere dovranno dunque accettare obbligatoriamente i pagamenti con carte di debito o di credito. Previsto un  incentivo per tutti coloro che si atterranno all’obbligo, cioè  un credito di imposta corrispondente al 30% riconoscendo di fatto il costo delle commissioni relative alle transazioni effettuate in modo elettronico, senza fare distinzioni del regime fiscale dell’esercente. Il commerciante o professionista per richiedere il credito di imposta non deve superare i 400 mila euro l’anno. Il credito di imposta, si potrà chiedere con il  modello F24 e,  potrà essere usato in compensazione. Il modello F24 sarà sviluppato in modo tale da non contribuire alla formazione delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e non potrà nemmeno contribuire a creare valore legato alla produzione ai fini Irap. Tutti gli istituti di credito dovranno verificare se all’esercente gli spetti effettivamente il credito e invieranno attraverso un modello telematico, all’anagrafe tributaria, tutti i dati relativi alla partita iva che ha richiesto il credito di imposta. L’Agenzia delle Entrate, a fine anno fiscale, avrà l’obbligo di emanare un provvedimento che stabilirà i tempi e le modalità.  ARTICOLO 23 DECRETO FISCALE: Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito 1. All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”. b) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: “4-quater. A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l’autorita’ competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge e’ il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All’accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione e’ prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonche’ ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.”

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