Il contratto di comodato d’uso gratuito, è disciplinato dall’articolo 1803 e seguenti del codice civile “una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. E’ un contratto ad effetti “reali e, non è sempre obbligatoria la forma scritta per i beni mobili, es. autovetture. Quando il contratto di comodato ha per oggetto un autoveicolo, il rapporto si sostanzia nella concessione della disponibilità dell’auto, da parte del comodante, in maniera gratuita, a cui corrisponde l’obbligo, per il comodatario, di restituire il veicolo alla scadenza pattuita. La disciplina di riferimento è: Codice civile: articoli 1803 e seguenti del codice civile; il Codice della Strada: l’ articolo 94, comma 4 bis, come modificato dalla Legge n. 120 del 2010, dove si prevede che se un’auto viene concessa in comodato per un periodo maggiore di 30 giorni, occorre inviarne apposita richiesta alla Motorizzazione Civile; Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada: art. 247 bis; Circolare n. 15513 del 10/07/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) recante “nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli”. E’ vietato il sub comodato art. 1804 del codice civile: “Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno”. Non è necessario registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate (obbligo previsto solo per il comodato di beni immobili). Pertanto, chi riceve un autoveicolo in comodato d’uso gratuito, deve registrarsi come intestatario temporaneo presso la Motorizzazione Civile, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dall’inizio del comodato d’uso. L’obbligo di comunicazione sussiste quindi in capo al comodatario e non al comodante. A seguito del ricevimento dell’istanza in esame, la Motorizzazione recapita al comodatario un tagliando da apporre alla carta di circolazione già presente nell’automobile. La comunicazione alla motorizzazione non è obbligatoria solo se il comodato d’uso: dura fino a 30 giorni; è concesso ad un familiare convivente (invece, se non è convivente, occorre la comunicazione). La registrazione temporanea del veicolo concesso in comodato gratuito deve essere effettuata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente presentando la seguente documentazione: domanda di modifica dell’intestatario del veicolo MOD TT2119 (scaricabile sul sito istituzionale www.ilportaledellautomobilista.it); la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario dell’auto, con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, alla quale deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del comodante medesimo; copia del bollettino di versamento sul c.c. 4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza di euro 16, 00); copia del bollettino di versamento sul c.c. 9001 (Diritti di motorizzazione di euro 10,20). La mancata registrazione, presso la Motorizzazione Civile, del comodato d’uso dell’auto, risulta soggetta a sanzione, del pagamento di una somma di denaro da 728,00 euro fino a 3.636,00 euro (art. 94, comma III, C.d.S.) e nel ritiro della carta di circolazione (art. 94, comma V, C.d.S.).
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