Il Consiglio di Stato ha fornito il proprio parere sul decreto ministeriale relativo ai seggiolini anti abbandono per i bambini di età inferiore ai 4 anni, “per la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme c.d. antiabbandono introdotti dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117”. Secondo il Consiglio di Stato “Il Governo ha dato puntuale applicazione alla disciplina europea relativa alla notifica delle norme tecniche, ottenendo la sostanziale approvazione della Commissione allo schema in esame” rilevando che “per quanto riguarda la relazione di AIR – Analisi di Impatto della Regolamentazione – questa fornisce sufficienti indicazioni circa il processo di consultazione posto in atto dal Ministero al fine di definire il testo dello schema; lacune sono rinvenibili quanto all’impatto economico della disciplina emananda sugli operatori economici e sui consumatori”. Sul piano del contenuto, “occorre che, nella stesura definitiva, le formulazioni adottate nell’articolato e nell’allegato siano rese coerenti, chiarendo altresì se e quali delle caratteristiche funzionali essenziali di cui al n. 1 dell’allegato debbano applicarsi anche ai dispositivi di cui alla lettera c) dell’articolo 4, giacché non sembra congruo che i dispositivi anti abbandono “indipendenti” debbano rispondere esclusivamente alle caratteristiche di cui al n. 2 dell’allegato”. Per ciò che attiene agli aspetti puramente redazionali, “il testo è privo di titolo” e si suggerisce “Regolamento di attuazione dell’art. 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a 4 anni”. “Infine l’organo consultivo centrale ritiene doveroso richiamare l’attenzione del Governo su due profili che attengono alla legge n. 117 del 2018, rilevando che “non è dato comprendere il motivo dell’apparente incongruenza per cui, mentre il comma 1 dell’art. 172 del Nuovo codice della strada impone l’obbligo di assicurare, con gli appositi sistemi di ritenuta, i bambini di statura inferiore a m. 1,50 (cioè, secondo comune esperienza, di età fino a 10 anni e anche oltre), il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 117 del 2018, introduce l’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono solo per i bambini di età inferiore a 4 anni; – andrebbe sicuramente rimossa l’incongruenza della disposizione legislativa”. Da ultimo il Consiglio di Stato ha rilevato che il termine del 1 luglio 2019 entro il quale il mancato uso dei seggiolini è soggetto a sanzione. è scaduto, quindi ha suggerito la rimodulazione del predetto termine.
AIR (Analisi di impatto della regolazione): Metodologia di valutazione preventiva dei vantaggi e degli eventuali svantaggi dei provvedimenti regolativi. L’AIR costituisce un utile strumento di contenimento dei possibili eccessi della regolazione e di garanzia della sua qualità: imponendo, infatti, alle amministrazioni che promuovono un’iniziativa regolatoria di dimostrare i benefici sostanziali che ne derivano, ha la funzione di accertare se, presumibilmente, ogni nuova regolazione (ossia ogni legge, regolamento o procedura) risulta vantaggiosa per la società, contribuendo al raggiungimento di benefici superiori ai costi necessari per introdurla o rispettarla.
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