REATI TRIBUTARI: PATTEGGIAMENTO

In materia di reati tributari previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000,   la possibilità per l’imputato di accedere al patteggiamento (art. 444 e segg. cpp), è subordinata, di regola, alla ricorrenza di una duplice condizione sancita dall’articolo 13-bis del medesimo decreto legislativo.

Art. 13 bis: (1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie -.  2. Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2 -.  3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale. 

Tralasciando il secondo requisito,  la regola, tuttavia, subisce delle non trascurabili eccezioni, disciplinate dallo stesso articolo 13-bis, comma 2, cit.; siffatta disposizione, infatti,  prevede espressamente la salvezza  delle ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, commi 1 e 2, -.

Art. 13: 1. I reati di cui agli articoli 10 bis10 ter e 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. – 2. I reati di cui agli articoli 45 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempre ché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. – 3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 13 bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Pertanto – in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte iniziatasi a formare al riguardo –  per i reati suddetti, laddove non si voglia ritenere che il legislatore sia incorso in una insanabile contraddizione logica nella formulazione della norma, l’estinzione dei debiti tributari mediante il loro integrale pagamento in un momento anteriore alle scadenze sopra evidenziate non costituisca una condizione necessaria per accedere al patteggiamento, atteso che per tali reati l’eventuale operare di tale circostanza di fatto, lungi dal consentire il patteggiamento, avrebbe l’effetto di una causa di non punibilità la quale renderebbe del tutto ingiustificata non solo la applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., ma anche la irrogazione, in esito ad altro tipo di procedimento penale di qualsivoglia sanzione penale per le condotte riguardanti la violazione delle disposizioni sopra ricordate. Quindi,, con riferimento alle violazioni del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 4, 5, 10-bis e 10-ter e articolo 10-quater, comma 1, l’accesso al cd. “patteggiamento”, non deve essere condizionato dall’avvenuto tempestivo pagamento delle somme dovute a titolo di imposta ed accessori dall’imputato all’Erario, potendo accendersi ad esso anche a prescindere da tale adempimento (Cfr., Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 marzo 2019, n. 10800: “La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 12 marzo 2019, n. 10800 ha riconosciuto legittimo il patteggiamento della pena per i reati di dichiarazione infedele, omessa presentazione e occultamento di scritture contabili anche senza aver estinto il debito tributario. Per i giudici di legittimità, tuttavia, posto che la condizione per accedere al patteggiamento, per i reati tributari è costituita dal preventivo e integrale pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi, nonché dal ravvedimento operoso, la regola generale, prevista dall’articolo 13-bis del D.lgs. n. 74/2000, sconta alcune eccezioni e, segnatamente, la possibilità comunque di usufruire della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito” –  Corte di Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 41133 dell’8 ottobre 2019: “Nel caso di reati di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, d.lgs. n. 74/2000, il completo pagamento delle somme dovute e dei relativi accessori integra un’ipotesi di non punibilità e non il presupposto per accedere legittimamente al patteggiamento”.)

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