PROPOSTA DI MODIFICA ART. 123 CPP

L’Unione delle Camere Penali, con il proprio Osservatorio Carcere, ha dato impulso ad una proposta di legge di modifica ed integrazione dell’art. 123 c.p.p., affinché le dichiarazioni dell’assistito detenuto o internato, compresa la nomina a difensore, le impugnazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2, siano contestualmente comunicate anche al difensore nominato. Una modifica che consentirebbe una più tempestiva tutela del diritto di difesa e dei diritti delle persone detenute o internate. L’Unione ne continuerà a seguire l’iter parlamentare, confidando nell’approvazione. La proposta di legge, che reca il n. 2034, vede come primo firmatario il Deputato Catello Vitiello del “Gruppo Misto”. Questa la relazione di accompagnamento alla proposta di modifica dell’art. 123 c.p.p. Modifica all’articolo 123 del codice di procedura penale, in materia di comunicazione al difensore delle impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dall’imputato detenuto o internato. Con la presente proposta di legge si intende apportare una modifica all’articolo 123 del codice di procedura penale al fine di consentire ai detenuti di beneficiare immediatamente della difesa tecnica. L’articolo 123, nel disciplinare le dichiarazioni e le richieste di persone detenute e internate, non prevede alcuna comunicazione al difensore di fiducia nominato, ma stabilisce solo che le dichiarazioni e le richieste siano iscritte in apposito registro e immediatamente comunicate all’autorità competente. Il comma 1 prevede, inoltre, che le stesse abbiano efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria. Tale omissione è ancora più grave in quanto per il difensore non è prevista alcuna notizia neanche dell’atto di nomina effettuato in carcere. Il codice, infatti, prevede la sola iscrizione nell’apposito registro e l’immediata comunicazione all’autorità competente. Ciò costituisce una palese violazione del diritto di difesa, sia perché il detenuto potrebbe ritenere che l’avvocato sia stato avvisato della nomina e quindi sentirsi tutelato, sia perché il legale, nominato a sua insaputa, da un lato non è messo nelle condizioni di rinunciare eventualmente all’incarico ricevuto e dall’altro non può esercitare la sua attività professionale, né recarsi in carcere per il colloquio con l’assistito fin quando non abbia conoscenza dell’avvenuta nomina nel momento in cui gli viene notificato, dall’autorità giudiziaria che procede, un atto che prevede l’obbligo di comunicazione al difensore. Pertanto, vari soggetti, primo fra tutti la Giunta dell’Unione delle camere penali italiane, unitamente all’Osservatorio carcere della stessa Unione, chiedono di modificare l’articolo 123 del codice di procedura penale mediante l’introduzione di un nuovo comma che preveda, appunto, che le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, le impugnazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo siano contestualmente comunicate anche al difensore nominato. Tale attività potrebbe avvenire servendosi dell’elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati, già in possesso dell’amministrazione penitenziaria e non comporterebbe alcun sovraccarico di lavoro per il personale della medesima amministrazione. Viste la delicatezza e l’importanza della questione si auspica una tempestiva approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE: Art. 1. – 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 123 del codice di procedura penale è inserito il seguente: “2-bis. Le dichiarazioni, compresa la nomina di difensore, le impugnazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato”.

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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