PIGNORABILITA’ DI SOMME: INDICAZIONI DEI GIUDICI

CREDITI DI LAVORO: Le somme dovute ai privati a titolo di crediti da lavoro sono pignorabili e compensabili nella misura di un quinto salvo che i contrapposti crediti abbiano origine da unico rapporto lavorativo. In questa ipotesi, infatti, non si ha compensazione in senso tecnico ma una valutazione delle singole pretese legata a un semplice accertamento contabile di dare ed avere. (Cfr. Tribunale di Cremona, sentenza n. 52 del 13.03.2019).

IL CREDITO INPS: In caso di compensazione attuata dal’inps, per i propri crediti, in base all’art. 69 della legge n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e pertanto compensabile , pari ad un quinto, deve essere effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale. (Cfr. Cass. Civ. sentenza n. 3648 del 07.02.2019).

CONTO CORRENTE: Nel pignoramento presso terzi, sono impignorabili, in base all’art. 545 del codice di procedura civile, i ratei di pensione. Nel giudizio di opposizione, quindi, non si puo’ accogliere l’ipotesi, per cui l’impignorabilità opera in caso di pignoramento alla fonte, presso il datore di lavoro o l’istituto di previdenza, e non se le somme siano confluite sul conto corrente del debitore. (Cfr. Tribunale di Aosta, sentenza n. 10 del 02.02.2018).

SEQUESTRO PREVENTIVO: La tutela dei diritti inviolabili della persona e la garanzia del minimo vitale impongono di estendere al sequestro preventivo (per richiamo dell’art. 316, comma 1  del codice di procedura penale) gli stessi limiti previsti in tema di impignorabilità del denaro accreditato sul conto corrente a titolo di stipendio, pensione e indennità. (Cfr. Cass. Civ. Sentenze nn. 13422 del 27.03.2019 e 17389 del 23.04.2019).

LA RETROATTIVITA’: E’ costituzionalmente illegittima la norma che non prevede l’applicazione della riforma anche alle procedure esecutive iniziate prima del 27.06. 2015, data di entrata in vigore della nuova disciplina della quale si sancisce valore retroattivo. Si deve infatti far prevalere l’interesse alla protezione del pensionato e del lavoratore rispetto alla certezza del credito. (Cfr. Corte Cost. sentenza n. 12 del 13.01.2019) Fonte: Associazione Nazionale Forense.

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