La Corte di Cassazione, con propria pronuncia (CASSAZIONE, SEZ. III, 2019, n. 3709 del 08/02/2019) conferisce perentoriamente validità esclusivamente alle notificazioni a mezzo PEC eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal pubblico elenco REGINDE. Ciò a riprova del fatto, che l’Italia – storicamente culla del diritto e della legalità – si culla sugli allori delle complicazioni burocratico-legislative, con il risultato di riuscire a rendere incomprensibile e complicato quanto di più semplice esista. Appare cristallino che il registro INI-PEC sia valido a tutti gli effetti di legge. Necessario un breve excursus normativo per rammentare il tessuto legislativo su cui si innesta la tesi prospettata. La legge 21 gennaio 1994 n. 53 che aveva già conferito agli avvocati la possibilità di effettuare notifiche in proprio è stata, come noto, integrata con la legge 183/2011 con la quale si prevedeva che tali notifiche potessero effettuarsi anche tramite utilizzo di posta elettronica certificata.
La normativa ha subìto l’integrazione di varie norme, quali: a) la legge 17 dicembre 2012 n. 221; b) il decreto ministeriale 48/2013; c) il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114; d) il D.P.C.M. 13/11/2014 entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2015; e) la legge 132/2015 entrata in vigore il giorno 21 agosto 2015; f) l’articolo 1 comma 3, decreto 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il titolo dell’art. 18 del D.M. 44/2011 “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati” in uno al comma 1 del nuovo art. 18, all’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53 conferisce all’Avvocato la qualifica di Pubblico Ufficiale, a riprova di quanto statuito con l’art. 6 della L. 53/94 rispetto alle attestazioni di conformità disciplinate agli artt. 3, 3 bis e 9 della legge 21 gennaio 1994 n. 53. Orbene, la Cassazione rammenta che il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012 (poi modificato dal D.L. n. 90/2014) corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE) gestito dal Ministero della Giustizia. La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3709 del 08/02/2019, assertivamente stabilisce che soltanto una notificazione indirizzata ad un recapito estratto dal REGINDE sarebbe legittima, con l’inevitabile acclarata nullità di ogni altra notificazione ad un indirizzo PEC estratto da un registro diverso, ancorché risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). E’ il caso di chiarire, una volta e per tutte, che il registro INI-PEC, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, è qualificato expressis verbis alla stregua di “pubblico elenco”. Per di più, anche il D.L. 179/2012 istitutivo del registro medesimo, all’art. 16-ter, qualifica il registro INI-PEC quale registro pubblicamente valido agli specifici fini della “notificazione e comunicazione degli atti in materiale civile, penale, amministrativa e stragiudiziale”.
Paradossalmente, proprio il Pubblico Registro INI-PEC costituisce l’unico elenco pubblico contenente altresì gli indirizzi PEC delle Imprese nonché degli Enti Pubblici non presenti in REGINDE che, come specificato nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, “contiene esclusivamente i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni”. Ultroneo ribadire che le note ordinanze nn. 24110 e 24160 del 2019 della Cassazione Civile, avevano appena chiarito che la notifica deve essere ritenuta assolutamente valida, a prescindere dal fatto che il professionista abbia anche l’obbligo di essere presente nel REGINDE, in quanto INI- PEC e REGINDE sono entrambi pubblici elenchi dai quali attingere gli indirizzi PEC dei destinatari. Negare validità alle notificazioni eseguite all’indirizzo dei recapiti estratti da INI-PEC equivarrebbe a vanificare la validità di una infinità di notifiche eseguite nell’interesse di altrettanti soggetti processuali, pregiudicandone irrimediabilmente il diritto di difesa e scalfendo il principio del legittimo affidamento. Si auspica un coraggioso, quanto basilare, intervento chiarificatore ed esemplificativo. (Associazione Forense Centro Studi “La Fornace del Diritto”- Presidente Mauro DI MICCO).
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