LEGITTIMA DIFESA: LA CASSAZIONE DICE

NUOVO ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE: non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa… Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità, b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione…Le disposizioni di cui al secondo comma ed al quarto si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.   La corte di cassazione con la sentenza n. 40414 del 13.06.2019 interviene sulla legittima difesa dopo l’approvazione della legge n. 36 del 26.04.2019. La corte, con la sentenza in questione afferma:  “diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, il giudice di secondo grado non ha fatto erronea applicazione della norma di cui all’art. 52 cod. pen.. Esso si è attenuto al principio di diritto secondo il quale “anche dopo le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006 n. 59 la causa di giustificazione di cui all’art. 52 cod. pen. non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione” (Cfr.  Cass. Pen. Sez. V 30.3.2017, n. 44011); tale interpretazione è qui condivisa perché è perfettamente aderente al tenore del disposto normativo di cui all’art. 52 cod. pen. che così recita : “Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.” Né a diversa conclusione si potrebbe giungere alla luce della recente legge n. 36 del 26 aprile 2019 – pubblicata sulla G.0 del 3.5.2019 ed entrata in vigore il 18.5.2019 – che ha, tra l’altro, apportato modifiche agli artt. 52 e 55 cod. pen., e ciò di là di quelle che potranno essere le future evoluzioni interpretative del complessivo statuto normativo afferente la legittima difesa scaturente dall’ultima modifica, con particolare riferimento alla natura delle presunzioni come introdotte ( presunzione di sussistenza della scriminante in caso intrusione domiciliare, violenta o con minaccia, di cui al nuovo comma 4 dell’art. 52 cod. pen. ) o riqualificate dalla nuova legge (presunzione di proporzionalità di cui al comma 3 del medesimo art. 52 cit.), che solo apparentemente sembrano rafforzate in termini di assolutezza dall’avverbio « sempre >> adoperato dal legislatore, dal momento che è, comunque, rimasta ‘in vita’ l’ipotesi dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 cod. pen. (prevedendo la modifica che ha interessato anche tale disposizione normativa esclusivamente la non punibilità, e per la sola ipotesi della salvaguardia della propria o altrui incolumità, anche in caso di eccesso colposo giustificato da situazione di minorata difesa ovvero di grave turbamento ). Ed invero, ciò che balza evidente leggendo la nuova norma – ed è di rilevo nella fattispecie in esame – è che nella nuova ipotesi della cd. legittima difesa domiciliare presunta – quella cioè posta in essere contro l’intromissione nel domicilio – affinchè l’azione lesiva del soggetto agente possa essere presuntivamente ritenuta scriminata – sia pure, come detto, in maniera non assoluta – occorre che l’intrusione nell’abitazione sia avvenuta con violenza o minaccia”. 

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