GIURISPRUDENZA IN PILLOLE

 

 

 

 

 

 

 

STRISCE BLU’ PER IL DISABILE SENZA PATENTE: La Corte di Cassazione ha affermato che “anche le persone disabili che non hanno la patente e un’auto propria, come per esempio coloro che hanno problemi intellettivi o motori molto gravi, hanno diritto a parcheggiare gratuitamente l’automobile di chi li accompagna in centro, negli stalli a strisce blu, quando gli spazi di sosta riservati a chi ha un handicap sono occupati”. ( Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 21 maggio 2019) 7 ottobre 2019, n. 24936  – Art. 4L. 1 marzo 2006, n. 67 (G.U. 6 marzo 2006, n. 54).

RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PROPRIETARIO PER LA BUCA SULLA STRADA: “E’ giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il principio secondo il quale l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che, quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (Cass., 3, n. 23919 del 22/10/2013; Cass., 3, n. 287 del 13/1/2015; Cass., 3, n. 9546 del 22/4/2010; Cass., 3, n. 15375 del 13/7/2011; Cass., 3, n. 16542 del 28/9/2012)”.

SERVITU’ PREDIALI: La cassazione – VI Sezione Civile – con l’ordinanza n. 26255 pubblicata in data 16 ottobre 2019  ha chiarito che: «i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, sicché il riconoscimento, da parte del proprietario di un fondo, della fondatezza dell’altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere la servitù in via riconvenzionale; del pari, è inidonea a costituire la servitù la confessione di uno dei comproprietari d fondo servente circa l’esistenza della stessa, non essendo ipotizzabile l’estensione a terzi di effetti inesistenti».

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