Corte d’Appello di Bologna, 02 ottobre 2019, n. 2716 – Presidente De Cristofaro, Relatore Santilli. In merito all’evoluzione giurisprudenziale in materia di contratto cd. “monofirma” che ha trovato la dovuta sintesi nella pronuncia n. 898 del 2018 delle Sezioni Unite della Cassazione non sussistono profili di invalidità del contratto quadro di negoziazione allorquando, ferma la ricorrenza delle altre condizioni precisate da detta sentenza delle Sezioni Unite, sia stata omessa la sottoscrizione del contratto quadro da parte del legale rappresentante dell’intermediario finanziario. L’indicazione contenuta in apposita clausola del contratto quadro di negoziazione di una generica facoltà di recesso da parte dell’investitore correlata alla durata indeterminata del cd. master agreement, non può ritenersi conforme all’art. 30 comma 7 decreto legislativo n. 58 del 1998 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”) atteso che la previsione del diritto di recesso in caso di offerta fuori sede di strumenti finanziari è originata dalla necessità di garantire il soggetto (investitore) ritenuto più debole, consentendogli di ripensare (jus poenitendi) al contratto concluso nel caso in cui la vendita di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta fuori sede. In tema di offerta fuori sede di strumenti finanziari, la funzione dell’indicazione specifica dell’art. 30, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 58 del 1998 è necessaria in funzione della tutela dell’investitore per cui, nell’esame della documentazione, il Giudice deve valutare l’effettività di detta tutela che, per essere tale deve essere evidenziata in modo che il contraente/investitore possa prendere effettiva cognizione della tutela mediante modalità obiettivamente idonee (ad es. collocazione distinta della clausola graficamente evidenziata o sottoscritta).
Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998 –
ARTICOLO 30: Offerta fuori sede
COMMA 6: L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell’articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formularia consegnati all’investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell’articolo 32.
COMMA 7 : “L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente”.
ART. 32: Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari
COMMA 1: Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
COMMA 2: La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell’articolo 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi da quelli indicati nell’articolo 100, comma 1, lettera f), individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.