INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DIPENDENZA GERARCHICA DEI MILITARI

CORTE di CASSAZIONE:  il rapporto di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria con l’autorità giudiziaria esclude ogni interferenza della scala gerarchica nella conduzione delle indagini.   

Sottufficiale dei Carabinieri, Comandante di Stazione, viene condannato dal Tribunale Militare di Verona alla pena di anni uno di reclusione militare  per i  reati di : insubordinazione con ingiuria continuata e aggravata  e disobbedienza aggravata (art. 173 c.p.m.p., art. 47 c.p.m.p., n. 2).    Avverso la sentenza del giudice di “prime cure”, il sottufficiale – maresciallo – propone appello e la corte d’appello, riduce la pena a mesi cinque di reclusione militare. Ricorre in cassazione. La prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31829 del 18.07.2019  rileva, nella sentenza della Corte d’Appello Militare  un vizio di motivazione che “mina in modo decisivo la coerenza e logicità del discorso” seguito dalla Corte stessa. Il ricorso è fondato. Quindi, la sentenza, dunque, viene annullata con rinvio alla Corte di appello militare, in diversa composizione.  Scrive la Cassazione che la motivazione posta a base della sentenza impugnata non appare adeguata al fine di sorreggere il giudizio di colpevolezza dell’imputato, in relazione all’esigenza di verifica approfondita “della rilevanza dell’interferenza fra gli episodi incriminati e lo svolgimento da parte del militare subordinato di indagini di polizia giudiziaria a lui direttamente demandate dall’autorità giudiziaria“. In particolare, si dà atto nelle decisioni di merito che il Maresciallo “non aveva inteso deflettere dal compimento dell’indagine già intrapresa e riteneva di non doversi coordinare, per quelle attività di polizia giudiziaria, con i colleghi della Stazione di (OMISSIS), che invece il Capitano considerava essere competenti per territorio, per cui aveva ripetutamente dato indicazioni nel relativo senso“. La Cassazione evidenzia che la giurisprudenza costituzionale stabilisce che “l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria e, così, esprime il preciso, non equivocabile, significato di scolpire i due termini del rapporto di dipendenza funzionale, con riferimento all’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria, in modo da escludere interferenze di altri poteri nella conduzione delle indagini, pur quando tali poteri promanino dalla medesima scala gerarchica dell’operatore di polizia incaricato della conduzione delle indagini: è proprio in virtù di questa salvaguardia assicurata dalla Carta fondamentale alla dipendenza funzionale che la direzione delle indagini risulta effettivamente riservata all’autonoma iniziativa e determinazione dell’autorità giudiziaria medesima“.  Per la Cassazione, “il rapporto di dipendenza funzionale non tollera che -foss’anche per comprensibili esigenze di natura informativa ed organizzativa- nella dialettica propria del rapporto gerarchico si sviluppino forme di coordinamento investigativo alternative a quello condotto dalla competente autorità giudiziaria. 

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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