di sostanza (o di merito) come, ad esempio, l’avvenuto pagamento della somma, la sospensione del titolo a seguito di ricorso al giudice, il difetto di motivazione, la non dovutezza del tributo perché erroneamente attribuito, l’intervenuta prescrizione o decadenza per decorso del temine previsto per legge, l’intempestiva formazione del ruolo e la notifica a soggetto non legittimato;
di forma come, ad esempio, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l’omessa notifica dell’atto prodromico, l’omesso calcolo degli interessi, l’errata notificazione della cartella esattoriale e/o l’errata sottoscrizione, nonchè la mancanza delle informazioni essenziali della cartella.
Tutto questo porta ad avere numerosi benefici conseguenti all’impugnazione di una cartella viziata.
Primo fra tutti la sospensione della cartella stessa, che permette di bloccare eventuali procedure esecutive instaurate dall’Agente Riscossore, come il pignoramento della propria automobile utilizzata per recarsi a lavoro o l’immobile di proprietà che ricordiamo può essere oggetto di pignoramento anche nel caso in cui sia gravato da mutuo ipotecario.
Fatta eccezione per la prima casa la quale soggiace ai seguenti limiti di pignorabilità:
• corrisponda al luogo in cui il contribuente ha fissato la propria residenza;
• abbia destinazione catastale abitativa;
• non sia catastalmente classificato come villa (A8), castello (A9) e non possieda i requisiti delle case di lusso.
Se uno solo di questi requisiti manca e il debito del contribuente è almeno di € 120.000, l’Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento. Se invece l’importo è inferiore a 120.000, ma superiore a € 20.000, l’agente di riscossione potrà solo iscrivere ipoteca sull’immobile. Non gli sarà possibile infatti agire esecutivamente e far vendere l’immobile all’asta.
In ogni caso qualora il contribuente intendesse vendere il bene dovrà prima soddisfare l’ente riscossore, viceversa non potrà cancellare l’ipoteca. (Fonte: Studio Legale DMG)
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