CASSAZIONE: VIOLAZIONE OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE, REATO PERSEGUIBILE D’UFFICIO

Legge 08 febbraio 2006, n. 54 art. 3 – ” Alla Violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898″ , e l’ art. 570 c.p. ” Violazione degli obblighi di assistenza familiare :  Il mancato adempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio. Con la sentenza n. 37090 del 5 giugno depositata il 4 settembre 2019, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, ha escluso la possibilità di estinzione del reato di mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli attraverso la remissione di querela ricordando che si tratta di reato procedibile d’ufficio. Cosi la cassazione “La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che “in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, richiamata dalla previsione di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio” (Sez. 6, n. 23794 del 27/04/2017, P.G. in proc. B., Rv. 270223). Non sussistono neppure dubbi che, quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 570-bis c.p. e quella prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3″. 
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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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