CASSAZIONE: PROFILI FALSI SUI SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

Con la sentenza del 28 maggio – 17 ottobre 2019, n. 42565 la 3^ Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sulla questione dei profili falsi sui social network.

TESTO SENTENZA: Ritenuto in fatto

  1. Con sentenza del 03.10.2018 la Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni Gi. Lu., avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 codice penale e 167 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, per avere utilizzato, ad insaputa di En. Ve., i dati personali di quest’ultima, la quale era stata iscritta, dal 15 al 29.05.2010, mediante un falso profilo, sul sito del social network www.ciaoamigos.it: nella stanza denominata “sesso” di tale profilo erano stati inseriti i dati della donna.
  2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale, prima affermato che la Ve. era risultata iscritta dal 15 al 29.05.2010 al sito ricordato e poi sostenuto che la registrazione sarebbe avvenuta in data 27.04.2010. Aggiunge il ricorrente: a) che l’ispettore Va. della Polizia postale aveva affermato che l’unico accesso al sito in questione con la SIM dell’imputato era stato quello del 15.05.2010 e che non era dato conoscere quale attività fosse stata svolta durante tale accesso; b) che la persona offesa, nel corso della sua deposizione, aveva affermato che le prime conversazioni sul sito sarebbero avvenute il 30 e il 31.12.2009; c) che, peraltro, neppure era certo che fosse stato l’imputato ad accedere al sito, tenuto conto del fatto che egli viveva in caserma con numerosi commilitoni e che chiunque avrebbe potuto usare il telefono con condivisione della connessione, in modalità tethering; d) che illegittimamente la Corte d’appello aveva posto a carico dell’imputato l’onere di indicare nominativi di persone che potessero essere a conoscenza dell’account.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere i giudici di secondo grado omesso di esaminare la questione, dedotta con l’atto di appello, dell’assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della Ve..

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, per non avere la Corte d’appello rilevato che, a tacer delle dichiarazioni della Ve., quanto alle prime conversazioni, comunque la creazione dell’account sarebbe avvenuta il 27.04.2010, con la conseguenza che, anche tenendo conto dei periodi di sospensione, il termine di prescrizione era spirato in data 15.09.2018, prima della sentenza impugnata.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte distrettuale omesso di argomentare in ordine al chiesto beneficio della non menzione.

Considerato in diritto

  1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità. La Corte territoriale attribuisce esattamente alla sentenza di primo grado la affermazione che l’iscrizione sarebbe perdurata dal 15 al 29.05.2010, in quanto tale ricostruzione è proprio quella che emerge dalla lettura della decisione. Però aggiunge un dato che nella sentenza del Tribunale di Ragusa non è esplicitato, ossia che l’iscrizione è avvenuta il 27.04.2010, con IP riconducibile all’utenza dell’imputato.

Al riguardo, si osserva: a) che la condotta contestata al capo a) riguarda non l’utilizzo dei dati per la registrazione dell’account, ossia la condotta posta in essere, secondo la Corte d’appello nell’aprile del 2010, ma, specificamente, la diffusione dei dati personali della persona offesa nella stanza denominata “sesso” del falso profilo creato; b) che, pertanto, su un piano logico, non è ravvisabile alcuna contraddizione nella sentenza impugnata che, per un verso, ha valorizzato, al fine di attribuire all’imputato la diffusione illecita dei dati della persona offesa, la creazione dell’account avvenuta nell’aprile del 2010 con IP riconducibile all’utenza telefonica mobile del ricorrente e, per altro verso, ha sottolineato che i dati della persona offesa sono rimasti nella stanza sopra ricordata dal 15 al 29.05.2010: trattasi, infatti, di comportamenti ontologicamente distinti; c) che il ricorrente, nel contestare l’accertamento dei fatti operato dalla sentenza impugnata, denunciando un travisamento del contenuto delle risultanze processuali, allega al ricorso le pagine 3 e 5 della deposizione dell’ispettore della polizia postale, ma non la pag. 4, con la conseguenza che non è possibile controllare la base obiettiva del dedotto travisamento della prova; d) che, infine, le ipotesi alternative prospettate sono di assoluta irragionevolezza e inverosimiglianza (commilitoni che si sarebbero connessi alla rete usando l’IP del telefono dell’imputato per creare un profilo usando i dati della persona con la quale quest’ultimo, anni prima, aveva avuto un relazione). Al riguardo, va ribadito che il ragionevole dubbio deve riposare su ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza; in altre parole, deve rispondere non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma deve poter essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21.12.2017 – dep. 03.04.2018, Troise, Rv. 272430). In questa prospettiva, il rilievo della Corte d’appello, secondo la quale l’imputato non aveva indicato chi mai potesse essere a conoscenza dell’account da lui creato, al punto da potervi accedere ed inserire i dati della persona offesa, va inteso non come una inammissibile inversione dell’onere probatorio, ma come la puntualizzazione dell’assenza di qualunque allegazione idonea a incrinare conclusioni del tutto univoche alla stregua degli elementi concretamente emersi in esito all’istruttoria dibattimentale.

  1. Il secondo motivo è inammissibile per assoluta assenza di specificità, in quanto, sin dal primo grado, i fatti lamentati dalla ricorrente e collocati nel gennaio 2010 non sono stati attribuiti all’imputato.
  2. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si assume che il reato de quo si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione in data anteriore a quella della sentenza di secondo grado, è inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte territoriale ha osservato: a) che, a seguito delle indagini della Polizia postale, era emersa la registrazione, con i dati personali della persona offesa, in data 27.04.2010, di un account sul sito “ciaoamigos”; la registrazione era avvenuta attraverso un IP riconducibile all’utenza telefonica mobile intestata all’imputato; b) che dal 15 al 29.05.2010 la persona offesa era stata iscritta, mediante tale falso profilo e che, nella stanza denominata “sesso” erano stati inseriti i dati personali della prima. Ora, il capo di imputazione per il quale è intervenuta condanna (capo a) concerne proprio la comunicazione dei dati personali inseriti in tale stanza sino al 29.05.2010. L’art. 167 del D.Lgs. n. 196 del 2003, nel testo vigente ratione temporis, incriminava la condotta di chi, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un anno, procedesse al trattamento di dati personali, in violazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’art. 129. L’art. 4, comma 1, lett. b) del medesimo D.Lgs. nel testo allora vigente identificava il dato personale come qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili anche indirettamente; la precedente lett. a) identificava, per quanto ora rileva, il trattamento come qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la comunicazione e la diffusione di dati (le nozioni sono oggi rispettivamente riprodotte, in termini sostanzialmente sovrapponibili, ai fini del presente procedimento, nei numeri 1 e 2 dell’art. 4 del regolamento (Uè) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, richiamato nell’attuale art. 1 del d.lgs. n. 196 del 2003. Ciò posto, l’attività di diffusione deve intendersi come la conoscenza dei dati fornita ad un numero indeterminato di soggetti (v., ora, l’art. 2-ter, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 196 del 2003; all’epoca dei fatti, la nozione era contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. m) dello stesso D.Lgs.). Secondo una distinzione da tempo recepita dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 2, n. 4393 del 04.12.2018 – dep. 29.01.2019, Maniscalco Zuela, Rv. 274902) i reati istantanei sono quelli nei quali l’azione antigiuridica si compie e si realizza definitivamente col verificarsi dell’evento, cosìcché in tale momento il reato stesso viene ad esaurirsi. Sono permanenti, invece, i reati in cui, nonostante il realizzarsi dell’evento, gli effetti antigiuridici non cessano, ma permangono nel tempo per l’impulso della intenzionale condotta dell’agente. Nel caso di specie, la condotta di diffusione, in quanto programmaticamente destinata a raggiungere un numero indeterminato di soggetti, si caratterizza per la continuatività dell’offesa derivante dalla persistente condotta volontaria dell’agente (che ben avrebbe potuto rimuovere i dati personali resi ostensibili ai frequentatori del social network). Ne discende che l’illecito, perfezionatosi nel momento di instaurazione della condotta offensiva, si è consumato, agli effetti di cui all’art. 158, primo comma, cod. pen., dal giorno in cui è cessata la permanenza, ossia dal 29.05.2010. Il termine di prescrizione di sette anni e mezzo, derivante dall’applicazione degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., era pertanto destinato a spirare il 29.11.2017. Tuttavia, occorre considerare la sospensione del processo, per astensione della difesa, dal 20.02.2014 al 08.01.2015, per 322 giorni, talché si giunge al 17.10.2018, epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado.

Sulle conseguenze dell’intervenuta scadenza del termine, si rinvia alle considerazioni svolte infra sub 5.

  1. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, giacché è vero che la Corte tace sulla richiesta, ma questa, per come formulata in appello, era assertiva e si limitava a dedurre che ricorrevano i presupposti per la non menzione, in violazione della regola della necessaria specificità delle doglianze (Sez. U, n. 8825 del 27.10.2016 – dep. 22.02.2017, Galtelli, Rv. 268822).
  2. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22.11.2000, De Lu., Rv. 217266)
  3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M. : Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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