“NON SEI UN VERO AVVOCATO” Non sussistono gli estremi per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. ove le espressioni contenute negli scritti difensivi, nei confronti di controparte, non eccedano dalle esigenze difensive e siano preordinate a dimostrare la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 26318/19; depositata il 17 ottobre)
RISARCIMENTO DANNI FISICI: “Le norme di cui all’art. 32, comma 3-ter e quater, d.l. n. 1/2012 (conv. in l. n. 27/2012) non violano precetti costituzionali e, comunque anche ove così fosse, ne sarebbe possibile un’interpretazione conforme alla Costituzione senza forzarne la lettera, come già asserito dalla stessa Corte di Cassazione (Sent. n. 18773/16; Sent. n. 1272/18; Ord. n. 5820/19)”. (Cfr. Cassazione, Sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 26249/19; depositata il 16 ottobre)
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, NO AVVOCATO LIBERO FORO: “Va rilevata d’ufficio l’invalidità della costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate-Riscossione , avvenuta tramite un avvocato del libero foro. Tale costituzione , pur operata mediante la produzione della necessaria procura speciale per patrocinare in cassazione, è avvenuta senza indicare e allegare l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e neppure l’apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo”. (Cassazione Civile ordinanza n. 25989 del 15.10.2019)
BANCAROTTA FRAUDOLENTA: La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione – chiamata a pronunciarsi in ordine alla condanna di Tizio «in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui agli art. 216, comma 1, n. 2, e 223 R.D. n. 267 del 1942, contestato al prevenuto, perché in qualità di Amministratore Unico della [Alfa S.r.l.], dichiarata fallita … aveva tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio» – ha confermato che la «veste formale» assunta da Tizio «non lo esonerava da un obbligo di vigilanza sulla tenuta delle scritture contabili … con tutte le conseguenze che ciò comporta con riferimento al reato di bancarotta documentale fraudolenta» (Cass. V Sez. Pen. sentenza n. 38895 del 20.09.2019).