La 3^ sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice del merito (Il giudice Monocratico di Forlì che aveva condannato l’imputato per il reato previsto e punito dagli artt. 81 e 659 del codice penale, a giorni 20 di arresto, e, Corte d’Appello di Bologna) di condanna del condomino per il canto dei galli di sua proprietà che arrecavano disturbo al riposo e alle attività di altre persone. La corte ha ritenuto corretta e sussistente la fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 659 cod. pen., per la cui configurabilità non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio. (Cass. Sezione III Penale, sentenza del 10 ottobre 2019).
Articolo 659 del codice penale: Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.
Si applica l’ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità .
Le modalità attraverso cui si realizza il disturbo alle persone, sono da accertarsi mediante l’utilizzo di appositi strumenti tecnici a mezzo tecnici dell’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente)
– / 5
Grazie per aver votato!