I rapporti tra lo stato di tossicodipendenza e il vincolo della continuazione sono da tempo oggetto di discussione dottrinale e giurisprudenziale, in particolare da quando la legge 21 febbraio 2006, n. 49, modificando l’art. 671, comma primo, c.p.p., ha previsto la possibilità, riconosciuta al condannato o al pubblico ministero, di chiedere nella fase esecutiva l’applicazione della disciplina ex art. 81 c.p. in presenza di più reati commessi dall’imputato come conseguenza dell’assunzione, o, sotto l’effetto, di sostanze stupefacenti e oggetto di diverse pronunce già passate in giudicato. Prima dell’innovazione introdotta dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, i difensori, che si battevano per ottenere il riconoscimento giurisprudenziale della sussistenza della continuazione, asserivano che lo status di tossicomane era condizione sufficiente per integrare l’unicità del disegno criminoso poiché il condannato poneva in essere, usualmente, comportamenti illeciti di carattere specificatamente ripetitivo ed omogeneo, quale unica soluzione per soddisfare i tristi bisogni legati a tale status personale. Tuttavia, simile orientamento rimaneva lettera morta, tale era, sul punto, la costante posizione di rigetto della giurisprudenza. Infatti, la giurisprudenza maggioritaria sosteneva che lo stile di vita adottato dal soggetto non integrava la continuazione, equiparando il modus operandi correlato alla condizione di assuntore continuativo di droghe ad un generico programma delinquenziale, inidoneo, pertanto, a configurare l’unicità del disegno criminoso. In tal senso, lo stato personale del soggetto appariva sintomatico solo del movente, ovverosia il costante e ripetuto bisogno di procacciarsi la sostanza stupefacente, e non assolveva alla funzione di prova dell’identità del disegno criminoso di reati che, invece, erano stati deliberati di volta in volta in maniera autonoma. Con l’introduzione dell’inciso di cui all’art. 671, comma primo, c.p.p., la giurisprudenza ha modificato il proprio orientamento, statuendo che la disposizione normativa deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale status può essere preso in esame per giustificare l’unicità del disegno criminoso qualora sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurazione della continuazione. Dunque, tale specifica condizione non può essere assolutamente decisiva nel giudizio sulla continuazione ed assumere il ruolo di criterio unico in proposito, ma deve essere valutata fra gli elementi rilevanti ai suddetti fini, cosicché il giudice rimane libero di verificare quale incidenza abbia avuto sull’accertamento dell’unitarietà del disegno criminoso nell’ambito del complesso di tutti gli altri elementi sottoposti al suo esame e sintomatici della sussistenza della fattispecie. Tuttavia, la concreta applicazione di tale norma ha suscitato innumerevoli disquisizioni a causa delle omissioni che la stessa presenta, talune delle quali possono essere in qualche modo colmate attraverso un’interpretazione dei principi generali del diritto penale. Infatti, la prima omissione riguarda la mancata previsione di una norma transitoria che regoli l’ambito di applicazione del novellato art. 671 c.p.p., non limitandolo, quindi, solo alle pronunce divenute irrevocabili, ma estendendolo anche ai procedimenti in corso, sia pendenti innanzi a giudici dell’esecuzione, sia di fronte alla Suprema Corte. La soluzione dell’arcano è stata fortunatamente agevole poiché la norma di carattere processuale prevede l’applicazione in concreto di una disposizione di diritto sostanziale, ossia il criterio della norma più favorevole al reo a discapito del principio del tempus regit actum. La seconda incongruenza ha per oggetto la possibilità di estendere il principio codificato all’art. 671 c.p.p., ovverosia il rilievo dello status di tossicodipendenza al fine di giustificare l’unicità del disegno criminoso, alla fase cognitiva in presenza di diversi procedimenti penali pendenti nella stessa fase e nello stesso grado. Il regime processuale che, in questi casi, si richiama è quello in materia di connessione di cui all’art. 12, lett. b), c.p.p. Esso opera, però, un esplicito riferimento alla continuazione e si pone come paradigma anche per l’applicazione dell’art. 16, comma primo, c.p.p. in materia di competenza territoriale. Tuttavia, una rigida applicazione, nella pratica, del combinato disposto degli artt. 12, lett. b), e 16, comma primo, c.p.p. impedirebbe di tenere conto dello status di tossicodipendenza, ai fini della continuazione, in sede di giudizio di merito poiché le disposizioni normative non contengono l’inciso di cui all’art. 671, comma primo, c.p.p. Tale conclusione è stata accolta anche dalla dottrina dominante, la quale ha escluso la possibilità di applicare il principio codificato all’art. 671, comma primo, c.p.p. in sede di giudizio di merito poiché l’istituto in questione ha carattere residuale e sussidiario, attesa la previsione portata dall’inciso “sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione”, la quale presuppone l’insussistenza, accertata dall’organo giudicante, degli elementi sintomatici della fattispecie continuata. La terza omissione riguarda la determinazione dell’aumento della pena nel caso di ritenuta continuazione tra reati considerati in più sentenze o decreti di condanna. L’orientamento prevalente dichiara che opera soltanto il limite massimo previsto dall’art. 671, comma secondo, c.p.p., consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati, ma non anche quello fissato dall’art. 81, comma secondo, c.p., ovverosia il triplo della pena relativa alla violazione più grave, e ciò in quanto le due norme si pongono in concorso apparente tra loro, con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato all’art. 15 c.p. Inoltre, il giudice deve evitare che, già raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini una situazione di sostanziale impunità per gli ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, dovesse essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso. L’ultima omissione meritevole di annotazione ha ad oggetto i criteri che il giudice dell’esecuzione deve seguire nel procedere alla rideterminazione della pena per la riconosciuta continuazione tra reati separatamente giudicati con più sentenze. Secondo l’orientamento maggioritario, l’organo giudicante, dopo avere individuato la violazione più grave sulla base della pena inflitta, deve indicare i singoli aumenti di pena apportati per ciascuno dei reati ritenuti satelliti, in modo da consentire il controllo sul corretto uso della dosimetria sanzionatoria in sede di esecuzione; la mancanza di tale analitica indicazione integra, infatti, gli estremi del vizio di violazione di legge censurabile in sede di ricorso per Cassazione. In definitiva, la norma de qua, pur presentando incongruenze, concreta un riconoscimento giuridico di una condizione così grave, irripetibile e devastante come quella vissuta dal tossicodipendente ai fini del riconoscimento della fattispecie continuata, arricchendo di un nuovo criterio il potere discrezionale dell’organo giudicante esecutivo. (Fonte: Salvis Juribus)
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