IVA SULLE LEZIONI PER LE PATENTI DI GUIDA

Con la risoluzione  risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019 l’Agenzia delle entrate ha stabilito che le lezioni per il conseguimento della la patente di guida sono soggette all’Iva al 22%. Sino a ieri, erano esenti, ma ora cambia la situazione e a farne le spese sono ovviamente i consumatori. Infatti le scuole guida faranno pagare il sovrapprezzo ai clienti e,  l’aumento è retroattivo. Le autoscuole dovranno recuperare l’imposta, senza interessi  e sanzioni. La risoluzione  ottempera ad una sentenza della Corte di giustizia Ue, cioè la sentenza del 14 marzo 2019 relativa alla causa C-449/2017 che si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva Ce del 28 novembre 2006, n. 112 relativo alle esenzioni in materia di Iva. Nella sentenza si stabilisce che tale esenzione riguarda le “operazioni relative all’educazione dell’infanzia e della gioventù, all’insegnamento scolastico e universitario, nonché le operazioni relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni private, impartite da insegnanti” e di conseguenza l’esenzione Iva non si applica alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico e/o  universitario.  L’Agenzia delle entrate fa presente che l’articolo 132, paragrafo 1 della Direttiva Ce del 28 novembre 2006 individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’Iva:

  • alla lettera i)    “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili
  • alla lettera j)    “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario”.

Per  la Corte di giustizia Ue “la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della Direttiva n. 112 del 2006 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, (…), ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida“.

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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