Cosa fare quando si riceve una cartella di pagamento, un’ingiunzione di pagamento, un avviso di accertamento, un preavviso di fermo amministrativo, un avviso di iscrizione di ipoteca o un pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate o un ente locale?
Prima di tutto e sopratutto prima di pagare è opportuno rivolgersi immediatamente ad un avvocato tributarista perché le eventuali contestazioni ed impugnazioni devono essere fatte necessariamente entro un certo termine di decadenza (20, 30, 40, 60 gg in base al tipo di contestazione e natura del credito vantato dalla Amministrazione Finanziaria). Superato il detto termine, le cartelle esattoriali o altri atti della Amministrazione Finanziaria, diventano definitivi e le relative contestazioni/impugnazioni non saranno più possibili.
L’avvocato verificherà se eventualmente sono decorsi i termini prescrizionali e/o decadenziali del diritto di riscuotere le rispettive somme (il quale varia in base alla natura del tributo), fattispecie che in realtà si verifica molto spesso.
Altro elemento estremamente importante ed assolutamente da verificare è la sussistenza o meno dei vizi di nullità o annullabilità dell’atto notificato (cartella di pagamento o altro), nonché la sua regolare notifica e/o la regolare e tempestiva notifica degli atti propedeutici all’atto stesso.
Se non è avvenuto tutto quanto nel rispetto della legge, le cartelle di pagamento (o qualsiasi altro atto) devono essere dichiarate nulle ed il relativo credito non dovuto.
A tal fine è possibile proporre ricorso, in funzione della natura del credito contestato, avanti alla Commissione Tributaria, il Giudice Giudice di Pace o Tribunale.