Il TAR Basilicata, Sez. I, con la sentenza n. 599 del 3 luglio 2019 ha stabilito che è legittimo l’accesso al protocollo dell’Ente da parte dei consiglieri comunali. Il caso affrontato dal tribunale amministrativo regionale della Basilicata riguardava un provvedimento comunale – impugnato da un consigliere comunale di minoranza – con il quale era stato negato il rilascio delle credenziali per accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell’Ente. L’ente aveva giustificato il proprio rigetto evidenziando che l’applicativo riferito al protocollo non era ancora funzionante al 100% e pertanto vulnerabile ad eventuali azioni di hackeraggio. Il ricorrente – nella sua qualità di consigliere comunale di minoranza del Comune di Vietri di Potenza – aveva impugnato il provvedimento di rigetto, ed il Tar gli ha dato ragione. Secondo i giudici amministrativi della Basilicata deve ritenersi che il diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 cit. del TUEL, cui è funzionalmente connessa la richiesta del ricorrente, va oggi necessariamente correlato al progressivo e radicale processo di digitalizzazione dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, risultante dal Codice dell’Amministrazione digitale. Tale disciplina, per quanto di rilievo, impone allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali di assicurare “la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale“, “utilizzando modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (cfr. art. 2, comma 1), precisando che “i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati” (cfr. art. 50, comma 1). Al ricorrente va, dunque, riconosciuto il diritto ad accedere da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell’Ente, con corrispondente obbligo per il Comune di approntare le necessarie modalità organizzative, sia pure con alcune necessarie limitazioni. In particolare, al fine di evitare ogni accesso indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati, il Collegio è dell’avviso che l’accesso da remoto vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso (tra le quali la necessità di richiesta specifica). Peraltro, si legge nella sentenza, che secondo la recente giurisprudenza amministrativa l’Amministrazione comunale ha il dovere di dotarsi di una piattaforma integrata di gestione documentale, nell’ambito della quale è inserito anche il protocollo informatico. Corrispondentemente, il consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all’espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n. 545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2019, n. 317). Il comune di Vietri di Potenza è stato anche condannato al pagamento delle spese giudiziali in favore del ricorrente.
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