LE GARANZIE DEI CONTRIBUENTI (PREVISTE DALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE) SONO SACROSANTI – IN OGNI SITUAZIONE E PER TUTTI!!! NON COSTITUISCONO ECCEZIONE NE’ GLI ENTI LOCALI E NE’ LE SOCIETA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE!!!
Gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria ed i militari della Guardia di Finanza sono autorizzati ad effettuare ispezioni e verifiche fiscali (indagini di polizia amministrativa), anche senza il consenso del contribuente, al fine della ricerca e repressione degli illeciti tributari. Detti accertamenti fiscali devono essere eseguiti nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciute al contribuente sottoposto al controllo (previste sopratutto dallo Statuto del contribuente – Legge n. 212 del 2000), pena la nullità dei relativi atti accertativi. Ma le suddette regole di garanzia valgono anche per gli enti locali e/o per le società a cui gli enti impositori affidano in concessione determinate attività di accertamento e riscossione o sono limitate solamente all’operato della Guardia di Finanza? Secondo la Commissione Tributaria Regionale del Lazio le garanzie sono limitate all’attività dalla Guardia di Finanza e nulla hanno a che vedere con le attività accertative effettuate dagli enti locali o società di accertamento e riscossione. Cosa ne pensa invece la Suprema Corte di Cassazione? In forza di evidente identità di ratio, anche gli enti locali o le società a cui gli enti impositori affidano, in concessione, compiti di accertamento e riscossione delle imposte, ivi inclusi (per quanto in questa sede più direttamente rileva) i compiti strumentali, di rilevazione di dati necessari alla determinazione della base imponibile devono attenersi alle regole di garanzia previste dallo Statuto del Contribuente (Legge n. 212 del 2000), in quanto devono considerarsi di portata generale.
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