Capita di acquistare un prodotto alimentare ed accorgersi che la data di scadenza del prodotto sia decorsa. Vendere prodotti scaduti non è reato ma illecito amministrativo. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 17063 del 18 aprile 2019 (Udienza del 10 gennaio 2019), ha statuito che non costituisce reato, ma illecito amministrativo, la fattispecie avente ad oggetto la cessione o la vendita di prodotti alimentari che abbiano superato la data di scadenza. Il giudice di merito aveva condannato un commerciante alla pena di 2.000 euro di ammenda per il reato ex art. 5 comma 1 lett. b della legge 283 del 1962 per aver posto in vendita, oltre la data di scadenza, quattro confezioni di latte in cattivo stato di conservazione. (Art. 5.: E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: lett. b) In cattivo stato di conservazione”). La corte di cassazione, viceversa ha statuito che “La commercializzazione di prodotti alimentari confezionati, per i quali sia prescritta l’indicazione ‘da consumarsi preferibilmente entro il…’, o quella ‘da consumarsi entro il…’, ove la data sia superata, non integra alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo ex artt. 10, comma settimo, e 18 del Decreto Legislativo. n. 109 del 1992, a meno che non sia accertato in concreto lo stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari”. La cassazione ha ricordato, inoltre, come “il cattivo stato di conservazione (reato ex art. 5 comma 1 lett. b della legge 283 del 1962) riguardi quelle “situazioni in cui le sostanze si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione”. Il principio (ribadito con la sentenza n. 30425 del 2012), scrivono i giudici, “è rimasto valido anche dopo le modifiche apportate alla citata disciplina dal decreto legislativo del 23 giugno 2003, n.181 (Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche’ la relativa pubblicita’. (GU Serie Generale n.167 del 21-07-2003) che ha sostituito l’art. 10, decreto legislativo n. 109 del 1992 e aggiunto l’art. 10-bis” punendo la violazione delle norme ivi contenute solo con una sanzione amministrativa. Le stesse Sezioni Unite della cassazione hanno specificato che il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari riguarda “quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione”. In caso di singolo prodotto messo in vendita oltre la data di scadenza, è consigliabile segnalarlo al rivenditore. Comunque, ’illecito in questione è amministrativo: la legge prevede che quando un alimento è ceduto/venduto al consumatore oltre la sua data di scadenza, il cedente/venditore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma che va dai 5.000 ai 40.000 euro.
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