Ogni anno le regioni , sentite le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – e le associazioni di categoria, disciplinano l’esercizio delle attività turistiche balneari con ’ordinanze che contengono una serie di disposizioni finalizzate al corretto uso del mare. Secondo quando previsto dalle ordinanze balneari, la stagione balneare dura tutto l’arco dell’anno solare, mentre l’apertura al pubblico per l’esercizio della balneazione va dal 01 maggio al 30 settembre. Ma non è la regola generale, infatti la Regione Emilia Romagna con l’Ordinanza n.1 del 2019 ha confermato l’apertura della spiaggia tutto l’anno, definendo “stagione balneare estiva” quella compresa tra il 13 aprile sabato precedente la celebrazione della Pasqua e il 27 ottobre ultima domenica del mese“. Comunque, i periodi di apertura non sono rigidi, l’apertura può essere anticipata o posticipata, ma di questo il concessionario/titolare di stabilimento balneare deve darne notizia alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – competente per territorio ed al Comune. Durante il periodo di apertura al pubblico deve essere attivato e funzionare il servizio di salvataggio con il bagnino e la postazione attrezzata. Le modalità di funzionamento della postazione di salvataggio sono stabilite dall’Autorità Marittima. Il personale che effettua il servizio di bagnino deve essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata a seguito di un esame teorico e pratico da effettuarsi in Capitaneria di Porto. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti fuori dal periodo in cui è consentita la balneazione, non sono obbligati a garantire il servizio di salvataggio, ma in questo caso sono obbligati a segnalare ai bagnanti che la spiaggia non è dotata di servizio di salvataggio, con apposito cartello con la scritta: “Balneazione non sicura. Stabilimento sprovvisto di servizio di salvataggio”. Nelle spiagge libere, qualora i comuni non garantiscano il servizio di salvataggio, devono segnalarlo con apposito cartello riportante la scritta: “Balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio”. La cartellonistica deve essere redatta oltre che in lingua italiana anche in tedesco, francese ed inglese. I comuni costieri, così come i titolari di stabilimenti balneari, hanno l’obbligo di assicurare la pulizia delle spiagge libere, garantire l’accesso agevole alla spiaggia ed al mare alle persone diversamente abili, istallare servizi igienici e servizi di primo soccorso. Per quanto riguarda la zona di mare destinata alla balneazione, essa si estende fino a duecento metri dalla riva, salvo diversi limiti fissati dall’Autorità Marittima in relazione alle condizioni fisiche della costa (es. costa a picco). La zona di mare destinata alla balneazione deve essere segnala con l’istallazione di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e, posti a distanza di non più 50 mt l’uno dall’altro, parallelamente alla costa in corrispondenza dell’estremità del fronte a mare delle spiaggia in concessione. Previsto a carico dei comuni costieri l’obbligo di istallare i corridoi d’atterraggio per permettere ai natanti da diporto di prendere il mare partendo dalle spiagge senza mettere a repentaglio la sicurezza dei bagnanti. I corridoi di atterraggio sono zone di mare vietate alla balneazione e delimitate perpendicolarmente alla costa con boe di colore arancione. Sono previste, normalmente, numerose prescrizioni sull’uso del demanio marittimo. Sarebbe più semplice scrivere le cose che si possono fare, piuttosto che quelle che non si possono fare. All’interno degli stabilimenti balneari deve essere affisso anche un cartello delle dimensioni 70 per 100 e, contenenti informazioni per la trasparenza e la cittadinanza attiva. Riguardo alle attività di contrasto all’abusivismo commerciale, previsto il divieto di contrattazione e acquisto di merce borse, teli, fiori, braccialetti, occhiali, ecc.) o servizi (massaggi, treccine o altri trattamenti), con sanzione educativa di 25,00 euro. I concessionari degli stabilimenti devono presidiare e monitorare le aree in concessione, affinché non siano utilizzate a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta, da parte di soggetti non autorizzati e in caso di rinvenimento viene applicata una multa da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro oltre ala sequestro della merce. Attenzione, le violazioni delle disposizioni contenute nell’ordinanza sono sanzionabili penalmente o amministrativamente a seconda della gravità della violazione ed , ai controlli provvedono le forze di polizia e dell’ordine ed in primis il personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Le violazioni più frequenti sono quelle previste e punite dell’art. 1174, 1161 del codice della navigazione, dell’art. 650 del codice penale e le disposizioni sui rifiuti.