Il concetto di sicurezza è, per la legge italiana, compreso nel più vasto contesto della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare previsto dal codice della navigazione e dal relativo regolamento che attribuisce alle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – il potere di regolamentare le attività balneari sotto il profilo della sicurezza e, della prevenzione di possibili situazioni di emergenza. Con l’arrivo della stagione balneare si ripresenta puntualmente il problema della sicurezza dei bagnanti che frequentano le spiagge libere. La gestione e l’amministrazione del demanio marittimo ormai da diversi anni è in mano agli Enti Locali, ma purtroppo la gestione sembra limitarsi al rilascio delle concessioni agli stabilimenti balneari ed all’incasso del relativo canone. Per il resto come ogni anno, molte spiagge libere sono terra di nessuno. Nelle spiagge in concessione ai privati i servizi di pulizia delle spiagge e di vigilanza ai bagnanti viene effettuato a mezzo di apposite postazioni di salvataggio con bagnino e, nelle spiagge libere invece? L’obbligo di pulire le spiagge libere e la responsabilità di garantire la sicurezza dei bagnanti è dei Comuni, i quali almeno nelle spiagge maggiormente frequentate dovrebbero attivare il servizio di vigilanza e salvataggio e, nelle spiagge meno frequentate segnalare l’assenza del servizio di vigilanza con appositi cartelli. Ma purtroppo bisogna constatare, da quello che si vede nelle nostre spiagge, che ciò non avviene. Il sindaco è l’autorità responsabile in materia di sicurezza ed incolumità pubblica così come espressamente indicato nell’art. 54 del Testo Unico sugli Enti Locali, ma anche le ordinanze balneari che all’inizio di ogni stagione balneare vengono emanate dalla Regione, prevedono l’obbligo a carico dei Comuni ad espletare e garantire il servizio di vigilanza e salvataggio. Ove i comuni non garantiscono il servizio di salvataggio hanno l’obbligo di segnalare la mancanza del servizio con appositi cartelli riportanti la dicitura “ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO” in almeno tre lingue, Italiano, Inglese e Tedesco. In molti Comuni italiani il servizio viene svolto da associazioni di volontariato ed, i volontari assegnati al servizio sono persone in possesso dei requisiti di legge per svolgere il servizio, primo fra tutti sono e devono essere in possesso del brevetto del bagnino di salvataggio rilasciato dall’Associazione Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto previo il superamento di un esame teorico-pratico da tenersi presso le Capitanerie di Porto. Certo, nessuno si nasconde dietro un dito e, tutti sappiamo quali sono le condizioni economiche-finanziarie della maggioranza dei comuni italiani, ma molti di essi,, comunque si sono attivati in maniera diversa, es. con le associazioni di volontariato e con convenzioni con le Capitanerie di Porto. In molti altri a mezzo di affidamento del servizio di salvamento e assistenza bagnanti sulle spiagge libere a ditte specializzate che dimostrino il possesso dei requisiti richiesti. Da ultimo, quasi tutti i comuni sono convenzionati con i tribunali per l’utilizzo degli stessi in lavori socialmente utili o di pubblica utilità per scontare la pena in affidamento ai servizi sociali ex art. 47 della legge sull’ordinamento penitenziario – n. 354 del 1975 – o, nelle ipotesi di cui all’art. 165 del CP., allora perchè non impiegare questi, dopo averli abilitati a svolgere il servizio?