RIFORMA DEL RITO ABBREVIATO: APPROVATA IN VIA DEFINITIVA

Il giudizio abbreviato è un procedimento penale speciale disciplinato dagli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale, che si caratterizza per l’omissione del dibattimento: il giudice decide esclusivamente sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, e di quelli contenuti nel fascicolo  del difensore, salva, in ogni caso, la possibilità per l’imputato di chiedere e ottenere un’integrazione probatoria (giudizio abbreviato condizionato). In caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo per i delitti  e,  della metà per le contravvenzioni. Si instaura solo su espressa richiesta dell’imputato, personalmente o per mezzo del difensore munito di procura speciale .  La riforma del rito abbreviato – disegno di legge n. 925 relativo alla Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo – è stata  approvata definitivamente dal Senato il 2 aprile 2019 con 168 voti favorevoli , 48 contrari e 43 astensioni, già approvata nel mese di novembre 2018 da parte della Camera.  Il provvedimento approvato si compone di 5 articoli e, contempla la modifica degli articoli 429, 438, 441-bis e 442 del codice di procedura penale così come segue:

  • non ammette il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo. Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio e strage, strage, omicidio aggravato, nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona;
  • prevede che la richiesta di rito abbreviato per uno di tali delitti debba essere dichiarata inammissibile dal giudice dell’udienza preliminare;
  • consente all’imputato di rinnovare la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell’udienza preliminare;
  • prevede che se, alla fine del dibattimento, il giudice riconosce che per il fatto accertato era possibile il rito abbreviato, egli debba comunque applicare al condannato la riduzione di pena prevista quando si procede con il rito speciale (diminuzione di un terzo della pena).

La riforma  prevede che se a seguito delle contestazioni si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Se invece all’esito dell’udienza preliminare l’originaria imputazione per delitto punito con l’ergastolo viene derubricata dal Gup, con il decreto di rinvio a giudizio il giudice deve avvisare l’imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato. Il rito si svolgerà in camera di consiglio dinanzi allo stesso giudice dell’udienza preliminare. L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, la sua applicabilità ai fatti commessi successivamente a tale entrata in vigore.

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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