REVENCE PORN: LA CAMERA APPROVA di Angelo RUBERTO

 REVENGE PORN o, REVENGE PORNOGRAFY,  indica la condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite Internet senza il consenso dei protagonisti degli stessi. Fenomeno molto diffuso anche tra i giovanissimi. La Camera dei Deputati ha approvato con 461 voti a favore e nessuno contrario un emendamento al disegno di legge “Codice rosso” che introduce il cosiddetto reato di revenge porn, con l’art. 612 ter del cp. REVENGE PORN: “Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro”.  AGGRAVANTE SOCIAL: Previste aggravanti se il reato è commesso dal partner o da un ex con diffusione via social: la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici;  AGGRAVANTE DONNE E DISABILI: La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza; PUNITO ANCHE CHI RICEVE E DIFFONDE LE IMMAGINI: La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento; DELITTO PUNIBILE A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA: Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Nei casi più gravi si procede d’ufficio.  L’emendamento approvato inserisce quindi un nuovo articolo nel codice penale, il 612 ter, subito dopo il reato di stalking. Nello specifico, si introduce il reato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente”. Maria Teresa Giglio, mamma di Tiziana Cantone – la napoletana di 31 anni suicida nel 2016 dopo la gogna mediatica innescata da una furibonda campagna di ‘sexting – dice: “Oggi per me è un giorno davvero speciale, un primo e concreto riconoscimento a una battaglia che ho intrapreso da quando l’avverso destino mi ha portato via il bene più prezioso che la vita mi aveva donato”.

TESTO APPROVATO:

Art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

 

 

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