TEMPESTA EMOTIVA… BOLOGNA RIDUZIONE DELLA PENA AD UN OMICIDA

PALAZZO GIUSTIZIA TRIBUNALE

TEMPESTA EMOTIVA: Una ‘tempesta emotiva’ causata dalla gelosia può attenuare la responsabilità di chi uccide. Il perito psichiatrico che analizzò l’imputato la definì una “soverchiante tempesta emotiva e passionale”…Una condizione, questa, “idonea a influire sulla misura della responsabilità penale”…«sebbene la gelosia provata dall’imputato fosse un sentimento certamente immotivato e inidoneo a inficiare la sua capacità di autodeterminazione, determinò in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita una soverchiante tempesta emotiva e passionale che si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio»… Così la Corte di Assise di Appello di Bologna il 16 novembre 2018, che ha quasi dimezzato la pena a Michele Castaldo, 57 anni, reo confesso dell’omicidio di Olga Matei, con cui aveva avuto una relazione di un mese e che strangolò a mani nude il 5 ottobre 2016 a Riccione. Il GUP di Rimini lo aveva condannato a 30 anni, per omicidio aggravato dai motivi abietti e futili. La Corte di assise di Appello di Bologna nell’udienza del 16 novembre 2018 pur riconoscendo l’aggravante dei motivi abietti e futili, hanno ridotto la pena a 16 anni, concedendo le attenuanti generiche considerandole equivalenti sulla contestata aggravante. Le circostanze attenuanti generiche sono state concesse per l’incensuratezza dell’imputato, per la confessione, per il fatto che ha iniziato a risarcire il danno alle parti civili ” e per il trascorso che indusse il giudice di prime cure ad autorizzare la perizia psichiatrica: era seguito dal centro di igiene mentale e aveva tentato due suicidi”. Il Procuratore Generale, Paolo Giovagnoli, aveva chiesto la conferma della sentenza.

CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE E STATI EMOTIVI E PASSIONALI: “Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l’imputabilità, possono comunque essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale” (Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 5 aprile 2013, n. 7272)….«gli stati emotivi e passionali possono essere eventualmenti rilevanti ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche» (Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 29 gennaio 2018, n. 4149);… «gli stati emotivi e passionali, pur non escludendo nè diminuendo l’imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale» (Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 5 febbraio 2018, n. 5299);… «gli stati emotivi e passionali possono rilevare ai fini della applicazione delle circostanze attenuanti generiche» (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 7 luglio 2016, n. 27932):

COMMENTO DI Elias VACCA – Avvocato – su Facebook: Summum ius, summa iniuria. Leggo in ogni dove commenti, perlopiu’ fondati sul nulla, sulla sentenza di una Corte d’Appello, che ha ridotto la pena per un assassino della propria compagna da 30 a 16 anni di reclusione. I giornalisti si sono profusi a sottolineare uno stralcio della motivazione nel quale i giudici hanno definito “inarrestabile tempesta emotiva” una crisi di ottusa possessivita’ o di gelosia dell’omicida. I lettori hanno quindi capito, ovviamente, che a causa del suindicato stato psicologico l’omicida avrebbe avuto “uno sconto”. Purtroppo devo registrare, ancora una volta, che l’applicazione della giustizia è per gli italiani, giornalisti e lettori, un po’ come il calcio. Ognuno scrive e (incolpevolmente) capisce quel che vuole. Il fatto è che l’omicida fu giudicato con una imputazione da ergastolo: omicidio sorretto da motivi abietti o futili. A quanto capisco era reo confesso ed incensurato. Il primo giudice lo giudico’ con rito abbreviato (i fatti erano pacifici) e gli applico’ lo sconto di pena che la legge prevede per quel tipo di processo. Gli inflisse non l’ergastolo, ma 30 anni. I giudici d’appello ritennero (immagino esprimendo anche quella valutazione sullo stato psicologico) che si trattava di un omicidio non aggravato da motivi abietti (uccido durante un rito satanico o per piacere mio), ne’ futili (perché mi hai guardato male o mi hai occupato il parcheggio). Si trattava di un omicidio e basta. A quel punto cade l’imputazione da ergastolo e restano le attenuanti di aver confessato spontaneamente e, magari, l’incensuratezza, che incidono su un reato punito dall’articolo 575 c.p. con la reclusione “non inferiore ad anni 21” . Se i giudici sono partiti da 24 e non hanno riconosciuto alcuna attenuante, con la diminuente del rito di 1/3, che l’art. 438 c.p.p. applica al rito abbreviato, si scende ad anni 16. Oppure sono partiti da 30, hanno concesso attenuanti per incensuratezza e confessione, scendendo a 24 e poi come sopra. Le mie sono ipotesi, però fondate su 5 anni di studi giurisprudenza e oltre 30 di aule di giustizia. Non c’è da parte mia nessun possibile giudizio che non sia tecnico. Perché la interpretazione ed applicazione del diritto è fatto tecnico, non emozionale. Io non seguo Masterchef e non recensisco opere d’arte perché di cucina e d’arte capisco tecnicamente niente. Voi proseguite pure se volete a prendervela con i giudici per queste cose. Poi lamentiamoci se lo sceriffo in felpa fa approvare la “sicurezza per decreto” e la legittima difesa per sparare a vista. Fatelo ancora vincere facile.

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