Il consiglio dei ministri n. 48 del 28 febbraio 2019 su proposta del presidente del consiglio Giuseppe Conte ha approvato il disegno di legge che delega il governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare. La delega il Governo riguarda la razionalizzazione, la semplificazione ed il riassetto delle disposizioni dell’ordinamento militare, con l’obiettivo di migliorare la qualità della regolazione e rendere effettiva la semplificazione organizzativa e procedimentale dell’amministrazione. Tra le principali direttrici di azione, si possono indicare:
la riduzione delle disposizioni legislative previste dal Codice dell’ordinamento militare e successive modificazioni, ri-codificando al livello primario le disposizioni che disciplinano materie coperte da riserva di legge;
- la ricognizione delle disposizioni previste dal Codice dell’ordinamento militare aventi natura attuativa e integrativa di norme generali regolatrici delle materie, nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa;
- una “deregolamentazione” consistente nella revisione complessiva del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE
ART. 1
(Delega per la semplificazione, razionalizzazione e modernizzazione della normativa in materia di
ordinamento militare)
1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni
dell’ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi di revisione del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni in materia di
ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della normativa
europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la
coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;
b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo
mediante novellazione e aggiornamento del codice dell’ordinamento militare e
del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque
l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse
al codice civile;
d) assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità
delle disposizioni in materia di ordinamento militare;
e) mantenere nel codice dell’ordinamento militare le sole disposizioni recanti le
norme generali regolatrici delle materie in esso disciplinate nonché quelle che
regolano materie coperte da riserva di legge, con contestuale ricognizione,
coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative
appartenenti all’ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;
f) razionalizzare e semplificare la normativa in materia di ordinamento militare
adeguandola alle esigenze dello strumento militare professionale e ridurre i
tempi previsti per la conclusione dei relativi procedimenti;
g) razionalizzare e semplificare le forme, i parametri e i criteri di valutazione del
personale; semplificare, velocizzare e razionalizzare i processi e le attività
formative, incentivando le sinergie organizzative e l’integrazione delle attività
medesime, in un’ottica di salvaguardia delle professionalità del personale militare
della Difesa nonché di contenimento e ottimizzazione della spesa;
h) effettuare una ricognizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, delle disposizioni del codice dell’ordinamento militare
aventi natura attuativa o esecutiva delle norme generali regolatrici delle materie
di cui alla lettera e), nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da
riserva di legge, anche relativa, e conseguente loro inserimento, nel rispetto
dell’articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all’interno del testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa e per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e dei pareri della Commissione
parlamentare per la semplificazione istituita ai sensi dell’articolo 14, comma 19, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, da rendere nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può
comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari
cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della
delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente
i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate
dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla
data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del
codice dell’ordinamento militare, in applicazione delle procedure di cui all’articolo 1,
comma 3, dello stesso codice, si provvede altresì alla revisione complessiva del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevedendo
anche l’adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e
procedurali già contenuti nel predetto regolamento.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.