IL PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO AD OGGI di Giulia GAVAGNIN

Il vino dealcolato costituisce un’esigenza commerciale sempre più allettante per i produttori, in particolare per coloro i quali puntano alla conquista di mercati nuovi, caratterizzati da ricchezza crescente e perduranti limitazioni alimentari dovute a fattori di vario genere, soprattutto religioso, come i paesi musulmani. Queste esigenze, però, si scontrano con i paletti imposti da una legislazione nazionale ed europea risalente nel tempo, orientata a preservare più le pratiche enologiche consentite e la naturalità di un prodotto che nasce con un’identità ben precisa, oggi messa in discussione da alcuni. E’, infatti, a partire dalla definizione normativa del termine “vino” che insorgono problemi circa l’ammissibilità della pratica di dealcolazione e la messa in commercio del relativo prodotto come “vino senz’alcol” E’ “vino”, infatti, “il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve” (Reg. 491/2009). E’ intuitivo: se la fermentazione alcolica è un elemento costitutivo del prodotto denominato come “vino”, l’eliminazione totale o parziale dei suoi effetti, sotto ai limiti di legge (8,5% vol. in Italia), costituisce una pratica enologica che, se non espressamente ammessa, renderebbe illecita la produzione e la messa in commercio di siffatto prodotto. Così era senz’altro negli anni ’80 e ’90, quando intervenne una sentenza della Corte di Giustizia, ancora oggi parzialmente valida. La necessaria presenza di alcol, infatti, era stata oggetto di un intervento da parte del tribunale del Lussemburgo nella causa C-75/90 “Guitard” su rinvio pregiudiziale da parte del tribunale di Carcassonne, che aveva ritenuto astrattamente punibile penalmente il sig. Guitard, che aveva dealcolizzato la bevanda vinosa mettendola in commercio con la dicitura “vino senza alcol”. La Corte di Giustizia dichiarò espressamente che “la caratteristicaessenziale di ogni tipo di vino è che presenti una certa gradazione alcolica”. Questa interpretazione era confermata dal fatto che l’allora vigente Reg. n. 822/87 sulle pratiche enologiche non contemplava la dealcolizzazione. Tuttavia, con un passaggio che forse non è immediato per chi non pratica il diritto, il tribunale lussemburghese aveva anche precisato che poiché il diritto europeo riconosceva agli Stati Membri la facoltà di ammettere l’utilizzazione della parola “vino” accompagnata dal nome della frutta purchè ottenuta dalla fermentazione della frutta stessa, aveva anche demandato al giudice del singolo stato membro di accertare se la parola “vino senza alcol” costituisca una denominazione ammessa dalla normativa nazionalein quanto “denominazione composta”. La denominazione “vino senz’alcol” è stata ritenuta contraria alla normativa europea fino all’entrata in vigore del penultimo regolamento sull’OCM del vino, il Regolamento n. 479/2008 che ha ammesso l’utilizzo della parola “vino” come parte di una“denominazione composta”, allargando così la denominazione stessa anche all’ipotesi di dealcolazione. Tuttavia, è stato precisato altresì che tale denominazione debba evitare qualsiasi confusione con i prodotti vinicoli definiti espressamente nel relativo allegato.  Questa precisazione ha posto seri problemi di denominazione che non sono stati a tutt’oggi chiariti. Non esiste ancora una normativa nazionale che permetta espressamente la messa in commercio di un prodotto denominato “vino dealcolato” o “vino senz’alcol”. Non vi è, invece, alcun divieto di messa in commercio di una bevanda originariamente prodotta come “vino” e poi dealcolata, con un nome di fantasia o un’espressione che contenga la parola “bevanda”.  Tuttavia, problemi di denominazione a parte, la produzione e la messa in commercio di questa tipologia di prodotto è divenuta legale dal 1’ agosto 2009 da quando, cioè, è entrato in vigore il citato Regolamento n. 479/2008. Diversa è, invece, la questione relativa alla parziale dealcolazione. Il regolamento n. 606/09 sulle pratiche e i trattamenti in enologia ammette la possibilità di dealcolizzare parzialmente il vino mediante procedimento tecnico di eliminazione per separazione di alcol e sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato se la sottrazione non è superiore al 2% vol. e se il grado alcolimetrico totale rispetta il minimo dell’8,5% vol. previsto dalla legge per tipologia e provenienza: in questo caso, il prodotto finale immesso in commercio potrà senz’altro essere chiamato “vino”. In caso contrario, il prodotto potrà essere immesso in commercio come bevanda, senza riportare in etichetta la dicitura “vino”. (Giulia GAVAGNIN, esperta in diritto ambientale e agroalimentare)

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