La specialità del rapporto di lavoro nautico si esprime ancor prima del momento dell’imbarco, visto che il Codice della navigazione, quale presupposto per la stipulazione del contratto di arruolamento, contempla la necessaria iscrizione nelle matricole della gente di mare – che secondo quanto previsto dall’art. 115 cod.nav. si divide in 1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2) personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera – in appositi registri, definiti “matricole” (art. 118 cod.nav.), tenute da uffici statali – Capitanerie di Porto ed Uffici Marittimi dipendenti – che hanno il compito di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione. I requisiti richiesti per l’iscrizione nelle matricole della gente di mare sono richiamati dallo stesso codice della navigazione, art. 119 cod.nav. e art. 239 reg.cod.nav., sulla base di quanto prescritto a livello internazionale. È necessaria la cittadinanza italiana, o di altro paese dell’Unione europea, età non inferiore a 16 anni, certificato di nuoto e voga. Dopo l’iscrizione nella gente di mare è possibile procedere all’imbarco. Contratto di arruolamento è un particolare rapporto di lavoro stipulato tra un armatore o proprietario di imbarcazione e il personale marittimo. Il contratto di arruolamento viene stipulato fra lavoratore marittimo ed armatore, deve effettuarsi, a pena di nullità, per atto pubblico ricevuto dall’autorità marittima dello Stato (art. 328 cod.nav.), contenere necessariamente gli elementi specificati all’art. 332 cod.nav. ed essere annotato sul ruolo di equipaggio della nave su cui il marittimo espleterà il proprio servizio. E’ disciplinato da una normativa speciale: Codice della navigazione e Regolamento sul collocamento (RD 327/1942 aggiornato alla L. 25/2010 e D.P.R. 231/2006), anche se è la Convenzione internazionale OIL del 2006 a disciplinare i principi e i diritti minimi sul lavoro marittimo. Il contratto di arruolamento può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato oppure per uno o più viaggi. La retribuzione può essere a tempo, a viaggio o in partecipazione ai proventi del nolo o del viaggio dovuti all’armatore. La cessazione del contratto ha un regime particolare, in quanto il rapporto di lavoro può risolversi per diverse ragioni: per volontà dell’armatore o per volontà del marittimo. L’orario di lavoro è disciplinato dalla direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 1999/63/CE del 21 giugno 1999, attuata con il decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 108.
Estratto dal Codice ILO-MLC 2006: Standard A2.1 – Contratto di arruolamento marittimo.
CONDIZIONI DI IMPIEGO
Regola 2.1 – Contratto di arruolamento marittimo
Obiettivo: Assicurare alla gente di mare un contratto di arruolamento marittimo equo
- Le condizioni di impiego di un marittimo sono definite o menzionate in un contratto redatto in termini chiari avente efficacia obbligatoria e devono essere conformi alle norme enunciate nel Codice.
- Il contratto di arruolamento deve essere accettato dal marittimo a condizioni tali che l’interessato abbia il tempo disponibile di esaminarne le clausole e le condizioni, di chiedere consiglio e di accettarle liberamente prima della sua sottoscrizione.
- Compatibilmente con la legislazione e la pratica dello Stato Membro, il contratto di arruolamento del marittimo si intende comprensivo delle norme contenute nelle contrattazioni collettive applicabili.
Standard A2.1 – Contratto di arruolamento marittimo
1. Ogni Stato Membro adotta una legislazione che preveda che le navi che battono la sua bandiera rispettino le seguenti prescrizioni:
a) a bordo delle navi battenti la sua bandiera, la gente di mare deve essere in possesso di un contratto di arruolamento marittimo firmato dal marittimo e dall’armatore o da un suo rappresentante (o per coloro che non sono dipendenti, di un documento attestante l’esistenza di un accordo contrattuale o a questo assimilabile) che garantisca condizioni di lavoro e di vita a bordo dignitose, così come previsto dalla presente Convenzione;
b) il marittimo che sottoscrive un contratto di arruolamento deve poter esaminare il documento in questione e chiedere consiglio prima di firmarlo e disporre di ogni altra adeguata facilitazione atta a garantire che egli abbia liberamente stipulato l’accordo e sia debitamente informato sui propri diritti e responsabilità;
c) l’armatore e il marittimo interessati conservano entrambi una copia originale firmata del contratto di arruolamento marittimo;
d) sono adottate misure per assicurare che la gente di mare, incluso il comandante della nave, possa ottenere a bordo, senza difficoltà, informazioni chiare sulle condizioni del loro impiego e che i funzionari delle autorità competenti, comprese quelle dei porti dove fa scalo la nave, possano accedere anch’essi a tali informazioni, ivi compresa la copia del contratto di arruolamento marittimo;
e) i marittimi ricevono un documento in cui è riportato il loro stato di servizio a bordo della nave.
4. Ogni Stato Membro definisce le annotazioni da includere in tutti i contratti di arruolamento marittimo secondo la legislazione nazionale. Il contratto di arruolamento marittimo conterrà, in ogni caso, le seguenti indicazioni:
a) il nome completo del marittimo, la sua data di nascita o età, nonché il luogo di nascita;
b) il nome e l’indirizzo dell’armatore;
c) il luogo e la data della stipula del contratto di arruolamento marittimo;
d) la funzione alla quale il marittimo deve essere destinato;
e) l’importo del salario del marittimo o la formula eventualmente utilizzata per calcolarlo;
f) l’importo delle ferie annuali retribuite o la formula eventualmente utilizzata per calcolarlo.