Portare al mare il proprio amico a quattro zampe deve fare i conti con regole, cartelli e sanzioni, il tutto perché non c’è una legge statale che disciplina la materia. In assenza di una legge statale in materia, solo le Regioni possono e stabiliscono con apposita ordinanza – normalmente l’ordinanza balneare – permessi e divieti di accesso degli animali nelle spiagge pubbliche. Quindi l’arrivo dell’estate anche se atteso dalla stragrande maggioranza delle persone, porta con se anche polemiche, come quella sulla presenza dei cani in spiaggia con i proprietari di cani che ogni anno, si trovano a lottare contro quelli che non accettano gli animali in spiaggia. La questione è talmente sentita dagli amanti dei cani, che più volte sono stati investiti Tribunali Amministrativi Regionali, chiamati ad esprimersi sulla legittimità dei provvedimenti che vietano l’ingresso in spiaggia dei cani. Così, il TAR del Lazio – Sezione di Latina ha statuito “Deve ritenersi illegittima per eccesso di potere sub specie di difetto di motivazione, nonché della violazione del principio di proporzionalità, l’ordinanza con la quale il dirigente di un Comune ha vietato di condurre e far permanere sulle spiagge qualsiasi tipo d’animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio, tutti i giorni, per la durata dell’intera stagione balneare. (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, sentenza 11 marzo 2019, n. 176) Sempre il Tar di Latina, accogliendo la richiesta dell’associazione ambientalista Earth Onlus, ha sospeso l’ordinanza emessa il 21 marzo 2018 dal Comune di Latina, nella parte relativa al divieto di portare animali sull’arenile anche se muniti di guinzaglio e museruola. I giudici hanno ritenuto fondate le doglianze dell’associazione relative in particolare al difetto di motivazione dell’ordinanza e “in relazione alla normativa regionale che attribuisce ai Comuni il potere di individuare punti di accesso alle spiagge del litorale durante la stagione balneare per conduttori di animali“ Solo una congrua motivazione che giustifichi tale scelta da parte della pubblica amministrazione, potrebbe legittimare un’ordinanza restrittiva e dovrebbe anche specificare quali cautele di comportamento siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge o l’incolumità dei bagnanti. La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, non deve risultare irragionevole e illogica, né irrazionale e sproporzionata” Mentre il TAR della Liguria nel 2013 si era espresso diversamente cioè, “L’obbligo dei Comuni di individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate ove poter accedere con i cani non comprende anche la ulteriore facoltà di condurre i cani su tutto l’arenile, posto che, secondo la stessa disposizione regionale, devono essere comunque assicurate le necessarie condizioni igieniche – spiega il Tar Liguria – Né appare sufficiente, in un’ottica di rispetto del principio di proporzionalità, l’imposizione dell’obbligo di raccogliere le deiezioni canine, posto che – come è noto – durante la stagione balneare in spiaggia si è soliti stare a piedi nudi”. La giurisprudenza citata citata dai ricorrenti riguarda analoghi divieti riguardanti giardini pubblici, aree a verde o isole pedonali del centro cittadino, ma mai spiagge o arenili. Gli articoli 13 e 16 della Costituzione riguardano libertà personali, e dunque sono impropriamente invocati a proposito delle limitazioni alla circolazione degli animali di affezione”. “Quindi è legittima l’ordinanza del Comune di Sestri Levante (Genova) con cui si vietava ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di poter accedere a tutti gli arenili durante la stagione balneare”. Comunque la questione è molto sentita, tanto che è stata oggetto anche di petizioni come quella nata in Emilia Romagna e, denominata “Un mare anche per me” „di cui è promotore Luca Delli Gatti, e, che ha il sostegno di molte associazioni animaliste, di associazioni turistiche del territorio, imprenditori balneari e albergatori, ma anche di avvocati, medici veterinari e professori universitari“.