La corte di Cassazione seconda sezione penale con ordinanza del 26 ottobre 2017 aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 comma 2° del decreto legislativo 06 settembre 20111 n. 159 (Codice Antimafia – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) in riferimento agli articoli 25 e 117 della costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della convenzione CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) , nella parte in cui sanziona penalmente la violazione dell’obbligo di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. La corte costituzionale ha deciso come da comunicato stampa che segue: ” L’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” non può integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza 25 depositata oggi dichiarando perciò la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 75, secondo comma, del Decreto legislativo n. 159 del /2011 (Codice antimafia). La decisione rappresenta l’ultimo tassello del processo di adeguamento ai principi espressi dalla Corte di Strasburgo nella sentenza “de Tommaso”. La Corte dei diritti dell’uomo, infatti, aveva già riscontrato la vaghezza e la genericità delle prescrizioni di “vivere onestamente e “rispettare le leggi” ed aveva perciò affermato la violazione della Convenzione europea. Anche le Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza “Paternò’” avevano riconosciuto che queste prescrizioni erano prive di quel contenuto determinato e specifico che sarebbe stato necessario per dare loro un valore precettivo. L’esigenza di contrastare il rischio che siano commessi reati – ragion d’essere delle misure di prevenzione – resta comunque soddisfatta dalla facoltà per il giudice di indicare e modulare prescrizioni specifiche nell’ambito della sorveglianza speciale. La Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità anche al meno grave reato contravvenzionale che si configura quando la violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente e di “rispettare le leggi” è commessa dal sorvegliato speciale, senza obbligo o divieto di soggiorno”. (Comunicato Stampa Corte Costituzionale del 27.02.2019)