QUESTIONE DI DIRITTO SULLA NOTIFICA DELL’ESTRATTO DI SENTENZA ALL’IMPUTATO ASSENTE NEL GIUDIZIO ABBREVIATO

 

 

 

 

 

 

 

Con l’ordinanza del 11 febbraio 2019 n. 6377  la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle sezioni Unite una questione di diritto in tema di notifica all’imputato assente dell’estratto della sentenza emessa in seguito di giudizio celebrato con il  rito abbreviato ex artt. 442 comma 3 c.p.p.  e,  134 disposizioni di attuazione al. c.p.p..Due gli orientamenti giurisprudenziali tra loro contrastanti:

1. la notifica all’imputato assente,  non risulta più dovuto, in quanto l’imputato è rappresentato dal difensore; questa tesi propende per l’abrogazione implicita degli art. 442, cod. proc. pen. e 134, disposizioni di attuazione  al cod. proc. pen. in quanto «con la nuova disciplina dell’assenza, volta a garantire l’effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre la mancata partecipazione dell’imputato ad una determinazione consapevole e volontaria, presupposto dell’eliminazione dell’obbligo di notifica della sentenza, è venuta meno anche la ragione giustificatrice della disposizione di cui all’art. 442 cod. proc. pen., comma 3, tanto più che nel giudizio abbreviato l’imputato non comparso resta rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo. Per tale ragione il difensore è certamente in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per potere contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell’impugnazione».

2. «la specifica regola dettata dall’art. 442 cod. proc. pen., comma 3, è rimasta inalterata anche a seguito delle (e nonostante le) successive modifiche dell’art. 442 cod. proc. pen.» risultando «oltremodo inconsueto che il legislatore abbia dimenticato di abrogare due norme importanti, come gli artt. 442 c. 3 c.p.p. e 134 disposizioni di attuazione al c.p.p., con la legge di riforma (legge 28 aprile 2014, n. 67), pur con l’intervento in maniera organica e completa sul codice di rito». Peraltro, «far dipendere una sanzione, produttiva di effetti negativi per l’imputato (che vedrebbe, infatti, dichiarato inammissibile un atto di impugnazione, con passaggio in giudicato della decisione di condanna), da un’interpretazione che ritiene abrogata tacitamente una norma di favore, per un diritto ad una impugnazione della sentenza di condanna, violerebbe il principio CEDU del giusto processo, che richiede sempre, per le norme penali e processuali penali, una interpretazione restrittiva, e in favor rei».

Alla luce del contrasto sopra indicato, la terza sezione penale della Corte ha ritenuto di rimettere alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, dopo la riforma della disciplina del processo in absentia, debba essere notificato all’imputato assente l’estratto della sentenza ai sensi degli artt. 442 c. 3 c.p.p. e 134 d.a. c.p.p.».

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