La cassazione è intervenuta nuovamente in materia di responsabilità del titolare di un sito internet in caso di diffamazione perpetrata utilizzando il sito stesso, statuendo che “In tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero, quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, twitter o facebook. Così la Cassazione Penale, Sez. V, 11 gennaio 2019 (ud. 23 ottobre 2018), n. 1275). Un’altra sentenza, meritevole di essere ricordata, era stata emanata dalla Suprema Corte di Cassazione penale nel 2016, la n. 54946 che, confermando la condanna in appello nei confronti del legale rappresentante di una società che gestisce un sito web per un commento offensivo pubblicato da un utente nel 2009, si era pronunciata sulla delicata questione concernente la responsabilità del gestore di un sito Internet in relazione al reato di diffamazione commessa dagli utenti di tale sito attraverso commenti pubblicati online da questi ultimi ove la Suprema Corte aveva stabilito che la responsabilità del gestore del sito non è conseguenza automatica dell’esistenza del commento diffamatorio, ma della mancata rimozione dal sito dopo che lo stesso sia stato conosciuto dal gestore.
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