Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 30 del 05 febbraio 2019, il decreto del Ministero degli Interni del 25 gennaio 2019 recante modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto del 16 maggio 1987, n. 246 concernente “norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione”. Le norme contenute nel decreto entreranno in vigore il 6 maggio 2019. Gli edifici adibiti a civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del DM 25/1/2019 vanno adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 del decreto entro seguenti termini:
a. due anni dalla data di entrata in vigore del DM 25/1/2019 per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del DM 25/1/2019 per le restanti disposizioni.
Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del DM 25.1.2019 soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, va comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (di cui al DPR n.151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″ – pubblicato sulla G.U. 22 settembre 2011, n. 221 – Art. 5 ” Art. 5. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. 2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni).
Si tratta di regole che non sono obbligatorie per tutti gli edifici, ma solo per quelli più alti. La normativa individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza dell’edificio:
– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Per ogni gruppo sono indicati i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti. Negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri o con più di mille occupanti scatta inoltre l’obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell’emergenza.