AVVOCATO PENSIONE CON TOTALIZZAZIONE, ANZIANITÀ SOLTANTO CON CANCELLAZIONE DALL’ ALBO

Il legale che, sebbene abbia maturato i requisiti assicurativi e contributivi grazie alla totalizzazione dei contributi Inps non ha provveduto alla cancellazione dall’albo professionale, non ha diritto alla pensione di anzianità: lo dice la Cassazione nell’ordinanza 2225/2019. Intervenuti sul ricorso di un avvocato avverso la sentenza di merito, a seguito della quale era stata rigettata la domanda volta all’ottenimento della pensione di anzianità, proposta nei confronti della Cassa forense, i giudici hanno innanzitutto dichiarato che esiste un contrasto in ordine all’individuazione delle concrete modalità di completamento della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità in favore dell’avvocato che intenda avvalersi della totalizzazione di due periodi contributivi, costituiti uno presso l’Inps e l’altro presso la Cassa e sull’incidenza della totalizzazione della diversa contribuzione versata sulla condizione specifica della cancellazione dagli Albi, richiesta dalla normativa professionale. Hanno ricordato che «la cancellazione dagli Albi di avvocato e procuratore concorre ad integrare, con la prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa (…) forense di almeno 35 anni, la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità a carico della Cassa medesima» trattandosi di una condizione ritenuta conforme a Costituzione, dal momento che analogamente alla pensione di anzianità dei lavoratori subordinati, costituisce «una forma di riconoscimento e premio» per tutti coloro i quali hanno adempiuto al dovere prescritto all’art. 4, comma 2, del testo costituzionale, partecipando assiduamente ad un’attività di produzione sociale di durata di almeno 35 anni e potendo così fruire «in anticipo, del godimento della pensione. Disattendendo quindi la tesi argomentativi secondo la quale sarebbero state introdotte nuove regole per il trattamento pensionistico di anzianità, le quali avrebbero fatto venir meno l’obbligo di cancellazione, hanno rigettato il ricorso e condannato il ricorrente a pagare le spese processuali. (Italia Oggi Sette Affari Legali del 4/02/2019)

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Redazione

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