I contributi minimi previdenziali, dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense, dal corrente anno 2019, saranno riscossi con le seguenti modalità:
CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO: in quattro rate con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno (1 luglio) e 30 settembre 2018; il bollettino M.Av. relativo a quest’ultima scadenza non sarà immediatamente disponibile in attesa dell’approvazione Ministeriale della rivalutazione ISTAT (2,2%), che sarà posta in riscossione unitamente a tale rata. L’importo del contributo soggettivo minimo sarà determinato, sulla base dello status previdenziale personale, secondo le regole stabilite dalle vigenti norme regolamentari
La contribuzione minima soggettiva dovuta per l’anno 2019, ai sensi degli art. 7, 8 e 12 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 L. 247/2012, è stata determinata nella seguente misura (C. d. A. 31 gennaio 2019):
- € 2.875,00 contributo minimo soggettivo intero (art. 7, comma 1)
- € 1.437,50 con riduzione del 50% *
- € 718,75 con riduzione dell’ulteriore 50% *
*le riduzioni riguardano i casi previsti dall’ art. 7 comma 2 e dall’art. 8 (esclusi i praticanti iscritti cassa cfr. art.9 comma 1) del Regolamento ex art. 21 L. 247/2012, limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione alla Cassa.
CONTRIBUTO DI MATERNITA’: in unica soluzione, in misura fissa, unitamente alla quarta rata del contributo minimo soggettivo, con scadenza 30 settembre 2019, previa approvazione dell’importo dovuto da parte dei Ministeri vigilanti.
Per i pensionati di vecchiaia è anche data facoltà di pagare tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione in unica soluzione nel mese di settembre o in quattro rate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, se tale modalità di pagamento è già stata richiesta. Qualora il pensionato non avesse ancora attivato tale ultima opzione di pagamento potrà farlo presentando entro il 30 giugno 2019 (1 luglio) apposita richiesta, accedendo alla propria area riservata sul sito web della Cassa, nella sezione Istanze – on line.
Si rammenta che il contributo minimo integrativo, anche per l’anno 2019, non è dovuto, a seguito della temporanea abrogazione dello stesso per gli anni dal 2018 al 2022 (art.15 del Regolamento di attuazione dell’art.21 L.247/2012); resta comunque dovuto e da versare in autoliquidazione, in sede di mod. 5/2020, il 4% sul Volume d’Affari Iva prodotto nel 2019.
DOMANDE DI ESONERO EX ART.10
DEL REGOLAMENTO EX ART. 21, L. 247/2012
Si comunica che, a partire da lunedì 18 febbraio 2019, sarà disponibile sul sito web della Cassa la funzionalità per la presentazione dell’istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2019, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012. Si precisa che l’esonero può essere chiesto, per una sola volta nell’arco dell’intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell’art. 21, legge 247/2012. Per la sola ipotesi di maternità/adozione l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi. Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2019 (fermo restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito professionale e volume d’affari iva prodotti) potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2019, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione: “Accesso Riservato – Servizi On-Line-Istanze OnLine“. Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione. L’ammissione al beneficio è subordinata all’accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell’istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell’istruttoria. (Fonte Cassa Forense)