Il lavoro nautico è l’attività lavorativa espletata a bordo delle navi e nei porti che, vista la sua rilevanza ed importanza, con riferimento al settore dei trasporti, ai fini di una maggior sicurezza, richiede che il personale impiegato sia sottoposto al necessario accertamento preventivo della relativa idoneità fisica, nonché della preparazione professionale. La specialità del lavoro nautico consiste nel fatto che esso deriva la sua disciplina da un sistema normativo autonomo ed autosufficiente, in cui la disciplina generale si applica in via marginale e residuale per colmare eventuali lacune. E’ disciplinato, oltre che dalle norme pattizie contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) anche dalle seguenti norme legislative nazionali e comunitarie e, cioè dal Codice della Navigazione Legge 30 marzo 1942 n° 327 e relativo Regolamento di Esecuzione di cui alla Legge 15 febbraio 1952 n° 328; Regolamento di Sicurezza di cui al D.P.R. 8 novembre 1991 n° 435; decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485“, Decreto Legislativo n. 272 del 1999 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche’ di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485“; D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324 “Regolamento di attuazione delle direttive 98/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione della gente di mare”; Decreto legislativo 27 maggio 2005, n° 108 (Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all’Accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione Europea (FST) (G.U. n. 145 del 24 giugno2005”; DL.gs. n° 28 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita’ veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche’ disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi”; Risoluzione IMO A.890 (21) del 25/11/1999 come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23) del 15/12/2003, Convenzione STCW/1995 e Codice STCW, CIRCOLARE n. 09/SM del 28.11.2006 – MINFTRA – DNAVIG “Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 – Direttive operative”, nonché le norme del Codice Civile, con particolare riferimento all’art. 2087, circa l’obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. EQUIPAGGIO: disciplinato nel Codice della Navigazione, Art. 316 – Formazione dell’equipaggio “L’equipaggio della nave marittima è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L’equipaggio della nave della navigazione interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave.”
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