Le perdite dei supermercati sono duplicate, o almeno così dicono, da quando hanno introdotto le casse automatiche e il self service nel reparto ortofrutta. Per la cassazione, IV sezione penale – sentenza n. 52827 del 8 novembre 2018, commette il reato previsto e punito dall’art. 625, n. 2 del c.p. – furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento – chi, dopo avere prelevato la merce dagli scaffali del supermercato, all’atto del pagamento non la passa sul lettore ottico della cassa automatica. Escamotage, evidentemente finalizzato ad eludere la vigilanza e rispondente ai principi di diritto contenuti nelle sentenze della cassazione in tema di furto con frode (art. 625, n. 2 c.p.) e, riferito alle condotte poste in essere nella commissione del reato, connotate da una insidiosa efficienza offensiva capaci di vanificare le difese che ha apprestato il detentore – supermercato – a protezione della cosa. (Cass. SU, n. 40354 del 18.07.2013) Deve altresì ritenersi ravvisabile l’aggravante della esposizione della cosa alla pubblica fede (art. 625, n. 7 c.p.), in quanto la merce si trova esposta sugli scaffali del supermercato a disposizione dei clienti. La presenza della videosorveglianza non è di per se idonea ad escludere la ricorrenza della suddetta aggravante, così come confermato dal giurisprudenza costante e consolidata della S.C. (Vedasi anche Sez. 5, sentenza n. 45172 del 15.05.2015). Secondo la corte di cassazione la videosorveglianza non è equiparabile alla sorveglianza a mezzo di personale addetto.
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